Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione ex art. 67 l. fall. promossa dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società contro un'impresa che aveva ricevuto pagamenti per complessivi euro 30.053,14, poi dichiarati inefficaci e da restituire alla procedura. In appello la società destinataria dei pagamenti aveva dedotto, tra l'altro, la nullità della citazione per incertezza assoluta dell'identificazione del convenuto, sostenendo che l'atto di citazione fosse rivolto a una società denominata diversamente da quella effettivamente convenuta, e aveva invocato l'estinzione del giudizio per il mancato rinnovo della notifica nel termine assegnato dal giudice istruttore. La Corte d'appello ha respinto tali eccezioni. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo un contrasto irriducibile nella motivazione della sentenza impugnata, che da un lato riconosceva la diversa denominazione sociale effettiva e dall'altro riteneva corretta quella indicata in citazione; il secondo per violazione degli artt. 164, comma 2, 291, comma 3, e 307, commi 3 e 4, c.p.c., sostenendo che la mancata rinnovazione della notificazione avrebbe dovuto condurre all'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse affetta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: la denominazione sociale errata era comunque superata dall'esatta indicazione della partita IVA e della sede storica, dati giudicati sufficienti a rendere univoca l'identificazione della convenuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla revoca dell'ordinanza di rinnovo della citazione e quindi sulla insussistenza dell'estinzione del giudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della procedura intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come fondamento dell'azione proposta dalla procedura per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti eseguiti in favore della controparte
invocato per denunciare un vizio motivazionale; la Corte precisa che il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili è un'anomalia motivazionale denunciabile solo quando impedisca di individuare la ratio decidendi
art. 163, 3° comma, n. 2 c.p.c.
la citazione è nulla solo quando l'indicazione del convenuto renda impossibile identificarlo; l'esatta indicazione di partita IVA e sede ha escluso la nullità della vocatio in ius
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della citazione e della necessità di rinnovazione
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il mancato rinnovo della notifica avrebbe dovuto determinare gli effetti estintivi previsti dalla norma
richiamato dalla ricorrente quale base dell'asserita estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del primo motivo di ricorso, formulato come denuncia di violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del secondo motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di norme processuali
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per sanzionare con l'inammissibilità il motivo che non si confronta con la ratio decidendi, configurando un 'non motivo'
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato in relazione alla disciplina dell'ulteriore contributo unificato
art. 54 d.l. 83/2012, conv. con modif. nella l. 134/2012
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la conseguente nozione di anomalia motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
menzionato per chiarire che, dopo la riforma, è deducibile solo l'anomalia motivazionale nei limiti del 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili'
Massime di principio
- La nullità della citazione per erronea indicazione del convenuto sussiste solo quando l'atto renda impossibile l'identificazione del destinatario; se altri dati univoci, come partita IVA e sede, consentono di individuare con certezza la parte evocata, la vocatio in ius è valida.
- Il vizio di motivazione fondato sul contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ricorre solo quando la contraddizione interna alla sentenza impedisca di ricostruirne la ratio decidendi; non è sufficiente la mera presenza di passaggi testuali non perfettamente coerenti se il decisum resta comprensibile.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; il motivo che omette di censurare una autonoma ragione decisoria integra un 'non motivo' ed è inammissibile.
- L'eccezione di estinzione del processo per mancata rinnovazione della notificazione non può essere accolta se il giudice di merito ha accertato che l'ordinanza che imponeva il rinnovo è stata revocata e quindi rimossa dal processo.
- In materia processuale, la critica in cassazione deve essere costruita come confutazione puntuale delle ragioni della sentenza impugnata, altrimenti la doglianza è inidonea a raggiungere lo scopo e non può essere scrutinata nel merito.
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