Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di due crediti chirografari: uno per fornitura di merci e uno per canoni di affitto d’azienda. Il giudice delegato aveva escluso entrambi i crediti e, sull’opposizione, il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’impugnazione ritenendo nulli, per abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998, i contratti di fornitura e di affitto d’azienda posti a base delle pretese creditorie. In cassazione la ricorrente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi circa il contratto realmente rilevante e la provenienza delle e-mail sulle modalità di vendita; violazione dell’art. 9 l. 192/1998 per mancato accertamento dei presupposti dell’abuso e per eccessiva estensione della nullità; omessa motivazione e mancata pronuncia sulle restituzioni; irritualità delle operazioni di verifica dello stato passivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, terzi, quarti e sesti motivi, osservando che i fatti dedotti come omessi non erano decisivi oppure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che il Tribunale aveva motivato sufficientemente l’esclusione del credito, fondato su contratti dichiarati nulli, e che, in difetto di una specifica domanda di ammissione per indebito oggettivo o per equivalente, non poteva pronunciarsi diversamente. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione allo stato passivo e ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo per fatti storici decisivi realmente pretermessi; non consente di contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è rilevante solo se ha inciso concretamente sul diritto di difesa; non basta lamentare una mera irregolarità procedurale priva di pregiudizio effettivo.

  • art. 9 l. 18 giugno 1998, n. 192

    L’abuso di dipendenza economica richiede un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, la reale mancanza di alternative soddisfacenti sul mercato e una condotta arbitraria contraria a buona fede; il comma 3 prevede la nullità del patto che realizza l’abuso.

  • art. 99 l.fall.

    L’opposizione allo stato passivo deve essere sorretta da specifiche domande e allegazioni relative al credito fatto valere; la domanda di ammissione non può essere estesa d’ufficio a un diverso titolo restitutorio non dedotto.

  • art. 95 l.fall.

    Le censure sulle operazioni di verifica dello stato passivo sono irrilevanti se non si dimostra una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame o di nullità processuale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di rivalutazione del merito.
  • Per configurare l’abuso di dipendenza economica occorre accertare non un mero squilibrio contrattuale, ma uno squilibrio eccessivo, l’assenza di alternative commerciali effettive e l’uso abusivo di una posizione dominante in contrasto con buona fede.
  • La nullità ex art. 9 l. 192/1998 colpisce il patto che realizza l’abuso, ma il credito in giudizio deve essere specificamente dedotto e fondato sul titolo correttamente azionato; non può essere riconosciuto un diverso titolo restitutorio se non domandato.
  • Le doglianze sulle irregolarità del procedimento sono inammissibili se non indicano in concreto quale pregiudizio abbiano arrecato al diritto di difesa della parte.
  • L’apprezzamento delle prove documentali non legali compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.