Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente proprietario di immobili ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2015, sostenendo di avere diritto all'esenzione per gli alloggi sociali ex art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riconoscimento della detrazione di euro 200 e con eliminazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; in appello, invece, la domanda del contribuente era stata respinta perché ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla natura di alloggi sociali degli immobili. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.l. n. 201 del 2011, sostenendo che l'assegnazione degli immobili a famiglie bisognose sarebbe stata operata dal medesimo Comune ente impositore e che, quindi, la specifica destinazione degli immobili non avrebbe richiesto ulteriore prova, essendo la fattispecie già nota al Comune. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, lamentando che l'avviso di accertamento fosse nullo per difetto di motivazione, poiché si sarebbe limitato a indicare gli immobili e il tributo richiesto senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale deduzione della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: la sentenza impugnata aveva infatti rilevato sia la contestazione del Comune sulla natura di alloggi sociali, sia l'inadeguatezza della perizia prodotta, generica e insufficiente a dimostrare la destinazione funzionale degli immobili. La Corte ha ribadito che la prova dei presupposti di un'esenzione o agevolazione tributaria grava su chi la invoca e che la vicinanza della prova non esonera dall'ordinario onere probatorio quando il fatto costitutivo del beneficio non risulti accertato nel giudizio di merito. Ha inoltre escluso che la legge regionale richiamata bastasse da sola a dimostrare la natura degli immobili. Il secondo motivo è stato respinto perché l'avviso di accertamento IMU era sufficientemente motivato con l'indicazione degli immobili e della pretesa, non essendo necessario che l'ente espliciti anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile; è onere del contribuente allegare e provare la sussistenza di una causa di esenzione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato, ma la Corte osserva che il primo motivo, pur formalmente prospettando violazione di legge, mira in sostanza a una rivalutazione dei fatti non consentita in cassazione.
La prova dei presupposti dell'esenzione o agevolazione tributaria grava sul contribuente che la invoca, quando il punto sia contestato.
art. 13, commi 1 e 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
La disciplina dell'IMU e dell'esenzione per gli alloggi sociali richiede la dimostrazione concreta dei presupposti del beneficio.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
È richiamato per la detrazione di euro 200 riconosciuta in primo grado.
art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006
È richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
art. 7, comma 5, l. n. 212 del 2000
È richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
È richiamato dal ricorrente quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite attuale del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di esenzioni o agevolazioni tributarie, il contribuente che ne invoca l'applicazione deve provare i relativi presupposti quando l'amministrazione li contesti.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'attendibilità di documenti e perizie.
- L'accertamento della contestazione dei fatti e la valutazione della sufficienza del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- L'avviso di accertamento tributario è sufficientemente motivato se consente al contribuente di individuare il presupposto della pretesa; non è necessario che l'ente espliciti in via preventiva le ragioni del mancato riconoscimento di tutte le esenzioni astrattamente ipotizzabili.
- Il principio di vicinanza della prova non elimina l'ordinario riparto dell'onere probatorio quando la circostanza costitutiva del beneficio non risulti già accertata nel giudizio di merito.
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