Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di insinuazione al passivo di un credito risarcitorio derivante dall’inadempimento, da parte della società poi fallita, di due contratti stipulati nel 2006: uno relativo alla realizzazione di uno "stampo gomito 50" e l’altro relativo a disegni e stampi per canaline e griglie. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., ritenendo per il primo rapporto la qualificazione come vendita, con conseguente applicazione della prescrizione annuale dell’azione di garanzia ex art. 1495 c.c., e per il secondo rapporto la qualificazione come appalto, con prescrizione biennale dell’azione ex art. 1667 c.c. La ricorrente ha impugnato il decreto con cinque motivi: 1) vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per la qualificazione del primo contratto come vendita; 2) violazione dell’art. 1495 c.c. per errata decorrenza della prescrizione annuale dalla data dell’ultima consegna anziché dalla scoperta del vizio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1667 c.c. e omesso esame circa l’interruzione della prescrizione biennale del secondo rapporto, sostenendo che la prescrizione era stata interrotta dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta tempestivamente dalla stessa ricorrente, nella quale aveva anche eccepito l’inadempimento e chiesto il risarcimento; 4) violazione dell’art. 1667 c.c. per avere il tribunale fatto decorrere il termine dalla consegna e non dalla scoperta dei vizi; 5) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per mancata prova dell’esatto adempimento da parte del curatore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che il tribunale avesse reso una motivazione apparente nella qualificazione del primo contratto come vendita, limitandosi ad affermare la prevalenza della materia sul lavoro senza indicare i fatti posti a base del convincimento. Ha inoltre ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che la prescrizione biennale dell’azione ex art. 1667 c.c. era stata interrotta dalla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo notificato dalla società poi fallita, nel quale erano stati contestati i vizi e richiesto anche il risarcimento del danno. Restano assorbiti gli altri motivi. Il decreto del Tribunale di Urbino è stato cassato con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore
il decreto è censurabile se la motivazione è solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione
la prescrizione annuale dell’azione di garanzia per vizi nella vendita non può essere affermata senza corretta individuazione del dies a quo e della qualificazione del rapporto
il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle eccezioni rilevanti dedotte dalla parte
nell’appalto l’azione per vizi è soggetta a prescrizione biennale, decorrente secondo la disciplina propria della scoperta dei vizi e non automaticamente dalla consegna
dedotto come parametro del vizio di violazione di legge
dedotto come parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento
la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ha effetto interruttivo della prescrizione
richiamato per contestare l’inadempimento e la mancata prova dell’esatto adempimento
richiamato sul riparto dell’onere della prova dell’esatto adempimento
Massime di principio
- La qualificazione di un contratto come vendita o appalto non può essere fondata su un’affermazione apodittica della sola prevalenza della materia sul lavoro: occorre indicare gli elementi di fatto da cui deriva il giudizio qualificatorio.
- In tema di opposizione allo stato passivo, il giudice deve esaminare in modo effettivo le deduzioni e le eccezioni delle parti; la motivazione meramente apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
- Nelle controversie per vizi dell’opera o del bene commissionato, la decorrenza della prescrizione va individuata secondo la disciplina propria del rapporto concretamente qualificato e non in modo automatico dalla sola data di consegna.
- La proposizione di un’opposizione a decreto ingiuntivo contenente contestazioni sui vizi e richiesta risarcitoria è idonea a interrompere la prescrizione del diritto azionato.
- Quando la parte deduce l’inadempimento contrattuale e contesta la prescrizione, il giudice deve pronunciarsi sulle eccezioni di interruzione e non può ignorarne la rilevanza decisiva.
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