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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15906/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un'intimazione di pagamento notificata a una società per una pluralità di carichi tributari (tra cui IRES, IRAP, IRPEF, addizionali regionale e comunale, tassa automobilistica, canone acqua e fognatura, TARES e ritenute alla fonte). La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, vizi della notificazione via PEC della cartella/intimazione, mancanza di sottoscrizione digitale e di attestazione di conformità, difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti, e illegittimità della gestione processuale per il mancato accoglimento della richiesta di udienza a distanza e per la pretesa illegittimità della condanna alle spese. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) nullità del procedimento e violazione di norme sul giusto processo per il mancato rispetto delle garanzie sull'udienza e sulla trattazione da remoto; 2) nullità/illegittimità della notifica PEC della cartella perché inviata come semplice PDF non firmato digitalmente e non conforme all'originale; 3) nullità dell'intimazione per carenza di motivazione e omessa allegazione degli atti prodromici; 4) erroneità della condanna alle spese, anche perché l'ente si era difeso tramite propri funzionari. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato che alcuni carichi erano stati oggetto di definizione agevolata o di stralcio normativo, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente a quelle posizioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per alcune specifiche cartelle indicate dall'Agenzia delle Entrate, perché oggetto di rottamazione ter o di stralcio ex legge di bilancio 2023. Per il resto ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e, per la parte relativa al primo grado, anche infondato; il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la notifica via PEC della cartella in formato PDF è valida e l'eventuale irregolarità non incide se l'atto raggiunge lo scopo; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e infondato, perché l'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata mediante richiamo agli atti presupposti quando il debito sia già stato determinato; il quarto motivo è stato respinto, essendo corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza e dovendosi riconoscere all'Amministrazione vittoriosa, assistita da propri funzionari, il rimborso delle spese secondo i parametri forensi ridotti. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori importi di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    non è consentita la mescolanza, nello stesso motivo, di censure eterogenee riferite a violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo, senza specifica distinzione delle doglianze.

  • art. 366 c.p.c.

    per il vizio di omesso esame il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento in cui è stato discusso.

  • art. 369 c.p.c.

    impone l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti richiamati nel motivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    viene richiamato il limite alla deduzione in cassazione del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sul procedimento e sulla comunicazione della fissazione dell'udienza nel processo tributario.

  • art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992

    la trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di istanza di parte, integra una nullità processuale ma non determina regressione del processo al primo grado.

  • art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992

    la nullità della trattazione in primo grado non è tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice.

  • art. 20 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato dalla ricorrente per contestare la validità del documento informatico notificato.

  • art. 21 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia e validità del documento informatico e della firma digitale.

  • art. 22 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato dalla ricorrente sulla conformità della copia informatica all'originale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente sulla notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione degli atti impositivi.

  • art. 21-septies l. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto amministrativo.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente a tutela dell'affidamento e della correttezza dell'azione amministrativa.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    l'intimazione di pagamento è sufficientemente motivata se rinvia all'atto presupposto e quantifica gli accessori maturati.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    la motivazione dell'intimazione può essere integrata dal richiamo agli atti presupposti quando il debito sia già stato determinato.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    la cartella è atto vincolato e la sua esistenza non dipende dalla sottoscrizione leggibile, ma dalla riconducibilità all'organo che la emette.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    all'Amministrazione finanziaria vittoriosa, anche se difesa da propri funzionari, spetta la rifusione delle spese secondo i parametri forensi con riduzione del 20%.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo indistinto violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo senza una chiara separazione dei profili di censura e senza il rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, della sua emergenza dagli atti o dalla sentenza, e del momento processuale in cui è stato discusso.
  • Nel processo tributario, la nullità derivante dalla trattazione in forma non richiesta dalla parte non comporta, di regola, la regressione al primo grado, dovendo il giudice di appello decidere comunque il merito della controversia.
  • La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida anche se il documento è trasmesso in formato PDF, purché sia riconoscibile la riferibilità dell'atto all'organo che lo emette e la notifica abbia raggiunto il suo scopo.
  • L'eventuale irregolarità formale della notificazione via PEC non determina invalidità se il destinatario ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa e non vi è incertezza su provenienza e oggetto dell'atto.
  • L'omessa sottoscrizione materiale della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'ufficio titolare del potere di emissione.
  • L'intimazione di pagamento, quando segue un atto impositivo già determinativo del tributo, è sufficientemente motivata mediante il richiamo all'atto presupposto e alla cartella, con indicazione degli ulteriori accessori maturati.
  • Nel giudizio tributario, la parte totalmente soccombente è condannata alle spese secondo il criterio della soccombenza; l'Amministrazione vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari, ha diritto alla rifusione delle spese di lite secondo i parametri forensi vigenti, con la prevista riduzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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