Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A un ex socio ritenuto solidalmente responsabile dei debiti di una società di persone veniva riferita una cartella di pagamento per ritenute alla fonte non versate e relativi interessi, asseritamente non notificata. Il contribuente impugnava l'estratto di ruolo davanti al giudice tributario deducendo: omessa notifica della cartella, prescrizione del credito e invalidità della formazione del ruolo per difetto di un valido titolo esecutivo. In appello la decisione sfavorevole veniva confermata. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione dell'art. 24 Cost., della L. n. 212/2000 e dell'art. 2945 c.c. per avere ritenuto corretta la mancata notifica della cartella all'ex socio; (2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per avere ritenuto tardivo il ricorso di primo grado sul presupposto che la cartella andasse impugnata unitamente alle intimazioni di pagamento; (3) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2934, 2935, 2943, 2946, 2948, 2953 c.c.) per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e il mancato riconoscimento del termine quinquennale. In memoria il ricorrente invocava anche la cessazione della materia del contendere per un'istanza ex L. n. 228/2012 rimasta senza riscontro, ma la Corte ha ritenuto tale profilo intempestivo e comunque assorbito.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile l'azione introduttiva del contribuente per difetto di interesse. Ha applicato al giudizio pendente la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, rilevando che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella non notificata è consentita solo nei casi tassativi in cui sia dimostrato uno specifico pregiudizio (partecipazione a gara pubblica, riscossione di crediti verso PA con verifiche ex art. 48-bis, perdita di un beneficio nei rapporti con la PA). Poiché nel caso concreto tale interesse specifico non era stato allegato e provato, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte non lo ritiene violato dalla disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata.
Invocata dal ricorrente; nel testo non emerge un'autonoma applicazione decisiva di specifiche disposizioni.
Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti interruttivi/sospensivi; la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.
La Corte richiama la disciplina dell'impugnazione degli atti della riscossione e la lettura costituzionalmente orientata già data dalle Sezioni Unite; la nuova disciplina non elimina la tutela, ma la riconduce ai casi tassativi di interesse immediato.
Censurato dal ricorrente sul tema della prescrizione; non costituisce la ratio decisoria finale.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza autonoma decisione sul merito della prescrizione.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la questione è assorbita.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo; la Corte non decide nel merito della prescrizione ordinaria.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; questione assorbita.
Richiamato dal ricorrente sul tema della conversione della prescrizione; non decisivo ai fini del dispositivo.
comma 1 n. 3; comma 2 n. 3
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
La norma, introdotta dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo/cartella non notificata solo in presenza di specifici pregiudizi tassativamente indicati.
Disposizione introduttiva della modifica al d.P.R. n. 602/1973, applicabile ai processi pendenti.
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Uno dei casi tassativi in cui la cartella/ruolo non notificati sono direttamente impugnabili per pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio per il quale è ammessa l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato nel rinvio all'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 quale contesto delle verifiche sui pagamenti della PA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'agente della riscossione e, di regola, non è autonomamente impugnabile; la tutela giurisdizionale immediata è ammessa solo se il debitore dimostra uno specifico e concreto interesse ad agire previsto dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata si applica ai giudizi pendenti e concreta, anziché comprimere, l'interesse alla tutela immediata, introducendo ipotesi tassative di azione diretta.
- I casi in cui è consentita l'impugnazione diretta di cartella o ruolo non notificati sono tassativi e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
- Chi impugna una cartella non notificata o un estratto di ruolo deve allegare e dimostrare il pregiudizio concreto ricadente in una delle ipotesi tipizzate dal legislatore; in difetto, manca l'interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
- La sopravvenienza di una norma processuale che specifica l'interesse ad agire può essere valutata anche in cassazione e comportare la cassazione della decisione di merito con declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.
- Le questioni nuove introdotte solo in memoria e relative a fatti anteriori alla sentenza impugnata non possono essere esaminate se non risultano dedotte nei gradi di merito precedenti.
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