Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, affinché proceda all'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società estinta e riesamini la controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Una società di persone aveva impugnato un avviso di accertamento IVA e IRAP relativo al periodo d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva rideterminato i tributi dovuti, contestando in particolare l'erronea applicazione del regime del reverse charge nelle cessioni di beni d'oro e il conseguente mancato assoggettamento delle operazioni a IVA. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre in appello la sentenza era stata riformata in favore dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione ricorreva uno dei soci, sia in proprio sia quale rappresentante della società estinta, con sei motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario, poiché l'altro socio non era stato parte dei giudizi di merito nonostante l'unitarietà dell'accertamento riguardante società e soci. La Corte ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza e rinviato al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società estinta e per il riesame del merito.
Norme richiamate
art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992
nelle controversie caratterizzate da litisconsorzio necessario il giudice deve integrare il contraddittorio, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado
richiamato come disciplina processuale tributaria del litisconsorzio necessario
IVA
l'accertamento IVA, se fondato su elementi comuni con altre imposte accertate unitariamente, non si sottrae al vincolo del simultaneus processus
IRAP
l'IRAP nelle società di persone è imputata per trasparenza ai singoli soci, con conseguente permanenza del litisconsorzio necessario
registro delle imprese
la cancellazione della società non esclude il litisconsorzio necessario, perché i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento unitario di redditi o tributi di una società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati, con conseguente obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio se il giudizio è stato introdotto o proseguito senza la partecipazione di uno dei litisconsorti.
- La violazione del litisconsorzio necessario determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in Cassazione.
- Il litisconsorzio necessario non viene meno per il solo fatto che l'accertamento riguardi anche IVA, quando l'Ufficio abbia emesso un unico atto fondato su elementi comuni e inscindibili con altri tributi, come l'IRAP.
- La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese non elimina il litisconsorzio necessario: i soci succedono nella posizione processuale dell'ente estinto e devono partecipare al giudizio.
- L'integrazione sanante del contraddittorio può operare se vi siano giudizi separati e contemporaneamente pendenti trattati unitariamente nei gradi di merito, ma non può essere recuperata in sede di legittimità.
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