Cassazione Civile, Ordinanza n. 15909/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un creditore aveva presentato opposizione allo stato passivo contro il decreto di non ammissione del proprio credito in una procedura di amministrazione straordinaria. Il primo deposito telematico del ricorso ex art. 98 l. fall. era stato rifiutato dalla cancelleria perché l'atto introduttivo risultava non correttamente inserito nella busta telematica. Il creditore aveva poi riproposto il ricorso oltre il termine perentorio, chiedendo la rimessione in termini sul presupposto che l'errore materiale del difensore fosse scusabile. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il secondo ricorso, ritenendo che la sola ricevuta di avvenuta consegna non provasse l'efficace perfezionamento del deposito e che l'errore di allegazione fosse imputabile alla negligenza del difensore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012 e della circolare ministeriale del 23 ottobre 2015, sostenendo che la cancelleria non potesse rifiutare discrezionalmente il deposito per un mero errore materiale; violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 111 Cost., per mancato contraddittorio sulla questione di rito e sulla rimessione in termini; vizio motivazionale per non avere il tribunale considerato che le ulteriori ricevute PEC erano state prodotte in udienza o comunque presenti nel fascicolo d'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel deposito telematico, la seconda PEC di avvenuta consegna vale solo come riferimento temporale per la tempestività, ma il deposito si perfeziona ed è efficace solo con l'esito positivo delle successive fasi, comprese l'accettazione da parte della cancelleria. In assenza delle ricevute successive, la parte deve attivarsi tempestivamente con un nuovo deposito oppure con istanza di rimessione in termini, ove la decadenza dipenda da causa non imputabile. Nel caso concreto la parte non aveva fornito in cassazione la compiuta documentazione del primo e del secondo deposito, e comunque l'errore di inserimento dell'atto principale tra gli allegati è stato ritenuto imputabile a negligenza del difensore, dunque non scusabile ai fini dell'art. 153, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché la tardività dell'impugnazione è questione obiettiva già desumibile dalla documentazione di causa. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'opposizione allo stato passivo e del primo ricorso depositato
richiamato quale norma che prevede il termine perentorio di proposizione dell'opposizione
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
evocato dal ricorrente per sostenere che il deposito telematico non può essere respinto discrezionalmente per meri errori materiali, ma la Corte non accoglie la tesi
richiamato in relazione ai casi in cui la cancelleria può respingere il deposito telematico
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come parametro del motivo relativo all'omesso esame di fatti/documenti
la rimessione in termini richiede che la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte o al difensore; l'errore negligente non è scusabile
la Corte esclude che la sua violazione ricorra quando il giudice rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione, essendo una circostanza obiettiva già desumibile dagli atti
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il dovere di depositare gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso a pena di improcedibilità
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione del contenuto degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
richiamato nel controricorso con riguardo alla notifica dell'atto introduttivo
richiamato nel controricorso con riguardo alla notifica dell'atto introduttivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali la ricevuta di avvenuta consegna ha rilievo per la tempestività del deposito, ma non equivale di per sé a prova dell'efficace perfezionamento dell'atto, che richiede anche l'esito positivo delle fasi successive di controllo e accettazione.
- Se il deposito telematico non si perfeziona per un esito negativo delle fasi successive, la parte deve reagire con immediatezza, effettuando un nuovo deposito tempestivo oppure chiedendo la rimessione in termini, secondo la concreta situazione processuale.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile alla parte o al difensore; un errore materiale dovuto a negligenza professionale non integra, di regola, causa scusabile.
- La violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. non ricorre quando il giudice rileva la tardività dell'impugnazione sulla base di una circostanza obiettiva già emergente dagli atti e facilmente verificabile dalle parti.
- Chi impugna deve rispettare rigorosamente gli oneri di produzione e specificazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrimenti incorre nelle conseguenze di improcedibilità o inammissibilità previste dal codice di rito.
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