Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata confermata. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sull'istanza di trattazione scritta ex art. 27 d.l. n. 137 del 2020, deducendo lesione del diritto di difesa per non essere stati assegnati i termini per memorie e repliche e per essere stata la causa decisa senza tenere conto della sua partecipazione processuale. Con il secondo motivo ha censurato la cartella e la sua notificazione via PEC, sostenendo: l'assenza dell'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico; la mancanza di firma digitale del funzionario o dirigente responsabile; l'utilizzo di un indirizzo PEC del mittente diverso da quello risultante dal pubblico registro indicato per tali notifiche, assumendo che ciò viziasse l'intero procedimento di formazione del titolo esecutivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la nullità della sentenza di primo grado, se esistente, si converte in motivo di appello ex art. 161 c.p.c. e non comporta regressione del processo nei casi tassativi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; il secondo motivo è stato ritenuto infondato in tutti i suoi profili, poiché la notifica a mezzo PEC da indirizzo non risultante dai registri non inficia di per sé la riferibilità dell'atto al mittente, la cartella informatica notificata via PEC non richiede necessariamente firma digitale e l'attestazione di conformità non è formalità prescritta dall'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base del controllo automatizzato ai fini IVA.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte afferma che non richiede l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico e consente la notifica della cartella via PEC secondo le regole richiamate dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Interpretato nel senso che, per la notifica via PEC, è l'indirizzo del destinatario a dover provenire dai pubblici registri, non quello del mittente.
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012
Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte ne esclude una lettura che imponga, per la validità della notifica PEC della cartella, i requisiti formali prospettati dal ricorrente.
L'istanza di trattazione scritta asseritamente non esaminata integra, se del caso, una nullità della sentenza di primo grado che però si converte in motivo di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il primo motivo è stato qualificato come denuncia di nullità processuale.
Le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di gravame e non determinano, di regola, regressione del processo.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono il vizio dedotto nel caso di specie.
Richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la nullità della sentenza di primo grado soggetta ad appello non consente di denunciare direttamente in cassazione il vizio come causa di regressione del processo, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice; il vizio si converte in motivo di impugnazione e va devoluto al giudice di appello.
- La notifica via PEC di una cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione non è invalidata, di per sé, dal fatto che l'indirizzo del mittente non coincida con quello presente nei registri pubblici, se la provenienza dell'atto è chiaramente desumibile e il destinatario non allega specifici pregiudizi al diritto di difesa.
- La copia informatica di una cartella di pagamento originariamente cartacea, notificata via PEC, non necessita necessariamente di firma digitale del funzionario o dirigente responsabile, in mancanza di una espressa previsione normativa.
- L'attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico non costituisce formalità essenziale della notificazione della cartella di pagamento se non è espressamente richiesta dalla disciplina applicabile.
- Chi impugna la notifica della cartella deve dedurre e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo derivante dall'irregolarità formale lamentata, non essendo sufficiente la mera divergenza dell'indirizzo PEC del mittente o la contestazione di formalità non previste dalla legge.
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