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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un ex socio di una s.n.c. ha impugnato un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA dell'anno 1995 e interessi, riferita a debiti della società cancellata dal registro delle imprese. In primo grado e in appello aveva dedotto: omessa notifica della cartella, prescrizione della pretesa e invalidità della formazione del ruolo per assenza di valido titolo esecutivo. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 24 Cost., della l. n. 212/2000 e dell'art. 2945 c.c. per avere la CTR ritenuto corretto l'operato dell'ente nonostante la mancata notifica della cartella all'ex socio; (2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR reputato tardivo/inammissibile il ricorso di primo grado assumendo che la cartella andasse impugnata insieme alle intimazioni di pagamento; (3) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2934, 2935, 2943, 2946, 2948, 2953 c.c.) per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e per la mancata applicazione del termine quinquennale. In memoria il ricorrente ha anche invocato la cessazione della materia del contendere per asserito "silenzio-accoglimento" ex l. n. 228/2012, ma la Corte ha rilevato che tale questione era tardiva e comunque assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei soli limiti necessari a cassare la sentenza d'appello, ma ha poi dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse ad agire. La decisione si fonda sull'applicazione del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha introdotto nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l'estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella non notificata o invalidamente notificata è impugnabile solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nei casi tassativi previsti dalla norma. Poiché nel caso concreto tale specifico interesse non era stato allegato/provato, la domanda originaria è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate per l'epilogo della controversia. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela giurisdizionale contro la mancata notifica della cartella; la Corte ha però ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta che condiziona l'azione immediata a uno specifico interesse.

  • L. n. 212/2000

    Invocata dal ricorrente quale parametro della tutela del contribuente; non è stata posta a base della decisione finale, che si fonda sulla disciplina dell'impugnazione del ruolo e della cartella non notificata.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti interruttivi/sospensivi della notifica; non è stato decisivo perché la causa è stata definita per difetto di interesse all'impugnazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È il parametro processuale dell'impugnabilità degli atti della riscossione; la Corte richiama la lettura costituzionalmente orientata affermata dalle Sezioni Unite e la sopravvenuta limitazione introdotta dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.

  • artt. 2934, 2935, 2943, 2946, 2948, 2953 c.c.

    Norme invocate per sostenere la prescrizione del credito; la Corte non entra nel merito della prescrizione perché ritiene assorbente e decisiva la carenza di interesse ad agire.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ..."

    La norma delimita in modo tassativo i casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella non notificata o invalidamente notificata; tali ipotesi non sono estensibili o analogiche e richiedono la dimostrazione di uno specifico pregiudizio.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021

    Ha modificato l'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 introducendo il comma 4-bis; si applica anche ai giudizi pendenti perché specifica l'interesse alla tutela immediata.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come base della tutela differita avverso l'atto precedente non notificato, alternativa alla tutela immediata ora limitata dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo, in quanto atto interno dell'agente della riscossione, non è autonomamente impugnabile.
  • La cartella di pagamento asseritamente non notificata o invalidamente notificata è impugnabile direttamente solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, coincidente con uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo e della cartella non notificata si applica anche ai giudizi pendenti e concreta l'interesse alla tutela immediata.
  • Le ipotesi di impugnazione diretta previste dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 sono tassative e non ammettono interpretazione analogica o estensiva.
  • In assenza di allegazione e prova del pregiudizio tipizzato dalla norma, il ricorso introduttivo contro il ruolo/cartella non notificata è inammissibile per difetto di interesse, senza esame del merito sulla pretesa tributaria o sulla prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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