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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, indicato come ex socio solidalmente responsabile dei debiti di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, impugnava l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento emessa per ritenute alla fonte non versate. Deduceva: l’omessa notifica della cartella, la prescrizione del credito e l’asserita inesistenza o invalidità del titolo esecutivo/ruolo. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 24 Cost., della L. n. 212/2000 e dell’art. 2945 c.c. per avere la CTR ritenuto corretto l’operato dell’agente della riscossione nonostante l’omessa notifica della cartella; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto tardiva l’impugnazione dell’estratto di ruolo, assumendo che la cartella dovesse essere impugnata unitamente alle intimazioni di pagamento; 3) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2934, 2935, 2943, 2946, 2948, 2953 c.c.) per il mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale. In memoria il ricorrente invocava anche la cessazione della materia del contendere per il c.d. silenzio-accoglimento ex L. n. 228/2012, ma la Corte rilevava la tardività e, comunque, l’assorbimento della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata, ma ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse. La decisione si fonda sull’applicazione dello ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la cartella/ruolo asseritamente non notificati sono direttamente impugnabili solo in casi tassativi, previa dimostrazione di un concreto pregiudizio (partecipazione a gara, pagamenti da PA ex art. 48-bis, perdita di benefici). Nel caso concreto il contribuente non aveva allegato né dimostrato tale specifico interesse, sicché il ricorso originario andava dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte lo considera nella cornice della disciplina sopravvenuta sulla impugnazione del ruolo, ritenendola compatibile con il diritto di tutela giurisdizionale.

  • L. n. 212/2000

    Richiamata dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla conoscibilità e impugnabilità dell’atto; non è centrale nella ratio decisoria finale.

  • art. 2945 c.c.

    Invocato nel primo motivo in relazione agli effetti interruttivi/sospensivi della prescrizione; la Corte non entra nel merito perché decide per difetto di interesse all’azione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per il regime delle impugnazioni nel processo tributario e per il rapporto tra impugnazione dell’atto precedente non notificato e atto successivo notificato.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 n. 3; comma 2 n. 3

    Norma processuale che veicola i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.

  • artt. 2934, 2935, 2943, 2946, 2948, 2953 c.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta prescrizione del credito; la Corte non ne valuta il merito per l’assorbente declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Come novellato dal D.L. n. 146/2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa solo in casi tassativi e con prova del pregiudizio concreto.

  • art. 3-bis D.L. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021

    Disposizione sopravvenuta applicabile ai giudizi pendenti, che ha limitato la tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata e ha tipizzato l’interesse ad agire.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Indicato tra i casi tassativi di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, connesso alla partecipazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale ulteriore ipotesi tassativa di pregiudizio, relativa ai pagamenti da parte di soggetti pubblici.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato in relazione ai pagamenti della PA soggetti a verifica ex art. 48-bis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’estratto di ruolo è atto meramente interno e di regola non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata è oggi ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e previa dimostrazione di un concreto pregiudizio.
  • Lo ius superveniens che tipizza l’interesse ad agire nella diretta impugnazione del ruolo/cartella non notificati si applica anche ai giudizi pendenti.
  • I casi di impugnazione diretta della cartella/ruolo non notificati sono tassativi e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
  • Quando il contribuente non allega e non prova uno dei pregiudizi specifici richiesti dalla disciplina sopravvenuta, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Le questioni nuove introdotte solo in memoria e relative a fatti anteriori alla decisione impugnata non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se avrebbero dovuto essere prospettate nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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