Cassazione Civile, Ordinanza n. 16786/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti per le annualità 2004-2008, per euro 98.385,00. La società aveva dedotto, tra l’altro, l’inesistenza/notifica invalida dell’atto, la mancanza di sottoscrizione, l’insufficienza della motivazione, l’assenza dei presupposti del tributo per carenza del servizio, l’omessa allegazione dei documenti richiamati nell’avviso e l’erronea quantificazione della superficie imponibile, oltre all’illegittimità delle sanzioni. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che l’avviso fosse privo di adeguata motivazione perché non era stato allegato il verbale di sopralluogo tecnico del 10/6/2009 né risultava provata la sua consegna alla contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione degli artt. 132 c.p.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la rilevanza del verbale tecnico e dei documenti richiamati, e che l’avviso contenesse già gli elementi necessari a conoscere la pretesa; (2) violazione dell’art. 1, comma 162, L. 296/2006 e dell’art. 7 L. 212/2000, assumendo che non fosse necessario allegare il verbale di sopralluogo perché l’avviso riportava la superficie accertata (mq. 9420 anziché mq. 2100 dichiarati), la tariffa, i mesi di possesso, la destinazione d’uso e gli altri dati essenziali. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: (1) inammissibilità dell’appello del Comune per difetto di conformità tra atto notificato e atto depositato; (2) difetto di legittimazione processuale del Comune per mancanza di deliberazione autorizzativa; (3) nullità della sentenza per avere ritenuto l’ammissibilità dell’appello e l’efficacia sanante di una delibera poi prodotta, nonostante la sua assenza in giudizio. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi incidentali: il primo per genericità, il secondo perché nel contenzioso tributario l’ente locale può stare in giudizio tramite il dirigente dell’Ufficio tributi senza specifica autorizzazione, il terzo perché comunque infondato e, in parte, riconducibile a revocazione. Sul ricorso principale, la Corte ha respinto il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, essendo chiaro il percorso logico seguito dai giudici di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, in tema di motivazione per relationem degli avvisi di accertamento, l’obbligo di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 riguarda solo gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e solo se il loro contenuto è necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo. Nel caso di specie, l’avviso conteneva già la superficie accertata e gli altri dati essenziali, sicché non era necessario allegare il verbale di sopralluogo per rendere comprensibile la pretesa. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del Comune e ha rigettato il primo; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sardegna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio secondo cui l’allegazione degli atti richiamati nell’avviso è necessaria solo quando tali atti integrino effettivamente la motivazione e non siano già noti o conoscibili dal contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso opera solo per gli atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente e solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo; non si estende ai richiami meramente narrativi o a contenuti già riportati nell’atto stesso.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato quale parametro della motivazione e dell’assetto degli avvisi di accertamento tributari; la Corte lo legge in coordinamento con l’art. 7 dello Statuto del contribuente.
La nullità per motivazione sussiste solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile, non per insufficienza della motivazione.
Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non deve esaminare analiticamente ogni risultanza istruttoria, purché indichi gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.
È correttamente applicato quando il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento e motiva logicamente la scelta degli elementi ritenuti decisivi.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
È richiamato per delimitare i vizi denunciabili in cassazione e per affermare l’inammissibilità della commistione di motivi eterogenei.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
L’autosufficienza non richiede la trascrizione integrale degli atti, ma l’indicazione puntuale del contenuto rilevante e della loro presenza nel fascicolo; per gli avvisi di accertamento è però necessario riportare i passi motivazionali contestati.
Consente il deposito in cassazione della deliberazione autorizzativa prodotta dal Comune a sostegno della legittimazione processuale.
L’errore percettivo sulla sussistenza di un fatto processuale, assunto come base sicura della decisione ma in realtà non presente agli atti, è astrattamente denunciabile con revocazione e non con il motivo di ricorso dedotto.
art. 11, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’ente locale può stare in giudizio dinanzi alle corti tributarie anche in grado di appello mediante il dirigente dell’Ufficio tributi, senza necessità di apposita autorizzazione collegiale, quando la rappresentanza sia attribuita secondo la disciplina richiamata.
art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 44 del 2005, conv. in L. n. 88 del 2005
Ha esteso la legittimazione processuale del dirigente dell’ufficio tributi o del titolare della posizione organizzativa competente nei processi tributari degli enti locali.
art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
In mancanza di specifica previsione statutaria o regolamentare, il sindaco conserva la rappresentanza processuale dell’ente locale; la Corte richiama il principio per delimitare la legittimazione degli enti locali.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la delega del dirigente a un funzionario dell’unità organizzativa per la sottoscrizione e proposizione dell’impugnazione nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Impone, nei casi previsti, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
Richiamato indirettamente quale criterio di lettura della motivazione per relationem: i documenti richiamati vanno allegati quando integrano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento tributario, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati è limitato ai documenti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente e solo se il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto; quando l’avviso contenga già gli elementi essenziali della pretesa, il richiamo ad altri atti ha funzione meramente narrativa e non richiede allegazione.
- La motivazione per relationem è legittima se il contribuente può conoscere le ragioni della pretesa e gli elementi di fatto posti a base dell’accertamento; l’annullamento non può essere fondato sulla sola esistenza di atti richiamati ma richiede la dimostrazione che il loro contenuto fosse indispensabile e non già riportato nell’atto impugnato.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la commistione nello stesso motivo di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c.; il ricorrente deve formulare doglianze specifiche e autonome, senza demandare alla Corte di legittimità la selezione e la qualificazione dei vizi denunciati.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi fattuali delle due decisioni di merito.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non è configurabile per il solo difetto di sufficienza o per la mera contestazione della valutazione delle prove.
- Nel processo tributario degli enti locali, la legittimazione processuale può spettare al dirigente dell’Ufficio tributi secondo la disciplina speciale, senza necessità di una specifica delibera autorizzativa, ove ciò sia previsto dal sistema normativo applicabile.
- L’autorizzazione dell’organo competente dell’ente pubblico attiene alla legittimatio ad processum e può intervenire anche successivamente, con efficacia convalidante, salvo che il giudice abbia già rilevato e dichiarato il difetto di rappresentanza processuale.
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