Sentenza del 16/03/2021 n. 7297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la pretesa dell'Amministrazione che avesse dedotto costi per servizi resi da terzi ritenuti non inerenti e antieconomici; deduceva inoltre vizi procedurali (superamento del limite di 30 giorni di permanenza dei verificatori, omissioni decisorie della CTR, mancata considerazione della regolarità contabile e dell'onere della prova). In appello la CTR aveva parzialmente accolto rideterminando i maggiori redditi con un abbattimento del 50% dei costi contestati; sia la società che l'Agenzia hanno quindi proposto ricorso in Cassazione (la società con 13 motivi, l'Agenzia con ricorso incidentale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi della società (ritenendoli infondati o inammissibili), confermando i principi secondo cui: il termine di 30 giorni decorre per giorni di effettiva presenza; la violazione di tale termine non invalida automaticamente gli atti; la regolarità formale della contabilità non impedisce rettifiche basate su indizi di manifesta antieconomicità; le dichiarazioni raccolte nella fase amministrativa possono valere come elementi indiziari. Tuttavia la Corte ha ritenuto manifestamente incomprensibile la motivazione della CTR sul punto in cui aveva ridotto del 50% il recupero a tassazione (decisione non spiegata e peraltro basata su una eccezione non effettivamente dedotta dalla contribuente) e perciò ha accolto parzialmente il 10° motivo della società e integralmente il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR limitatamente a tali profili e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articolo 12, commi 1 e 5
Il termine di 30 giorni per la permanenza degli operatori presso la sede del contribuente si riferisce ai giorni di effettiva presenza; la sua violazione non determina di per sé la nullità degli atti di accertamento né l'inutilizzabilità delle prove raccolte
Richiamate come novelle rilevanti ratione temporis per la disciplina del termine di permanenza, ma la decisione applica la formulazione vigente ratione temporis al fatto
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 39, 40 e 42
Norme richiamate in tema di accertamento fiscale e verifica contabile; la Corte osserva che gli accertamenti possono fondarsi su indizi purché adeguatamente motivati
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54
Rilevante per profili IVA: la detrazione può essere esclusa se emerge la non veridicità della fattura o la non inerenza per manifesta antieconomicità
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 24 e 25
Richiamati in relazione alla determinazione di base imponibile e alla disciplina delle imposte locali (IRAP) implicate nell'accertamento
Codice civile, articoli 2727, 2729, 1417, 2722
Norme sul mezzo di prova e sulla prova testimoniale/contrattuale menzionate a supporto delle doglianze circa l'apprezzamento degli elementi probatori; la Corte ribadisce la possibilità di valutare le dichiarazioni extraprocessuali come elementi indiziari
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 1, 7 e 36
Norme del processo tributario: art.7 (divieto classificato di assunzione di prova testimoniale in udienza) non vieta l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte amministrativamente come elementi indiziari; gli artt. 1 e 36 richiamati in relazione ai limiti del sindacato di legittimità e dell'istruttoria
Codice di procedura civile, articolo 112
Obbligo del giudice di motivare e di decidere su tutte le questioni proposte dalle parti; la Corte ha esaminato doglianze per presunte omissioni o pronunce oltre le domande
Regola della ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che l'onere della prova circa la sproporzione dei costi rimane dell'Amministrazione, potendosi però fondare su elementi indiziari
Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 24, 101 comma 2 e 111 comma 6
Richiamate in ordine ai principi di tutela giurisdizionale e di imparzialità del processo; la Corte valuta la legittimità procedimentale ma non ha ritenuto fondate violazioni tali da annullare l'accertamento
Massime di principio
- Il computo del termine di 30 giorni di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente riguarda i giorni di effettiva presenza: giorni spesi per attività esterne non si conteggiano.
- La violazione del limite dei 30 giorni non determina automaticamente l'invalidità degli atti di accertamento né l'inutilizzabilità delle prove: il legislatore non ha previsto tale sanzione.
- La regolarità formale della contabilità non esclude la possibilità di rettifiche fiscali fondate su elementi indiziari quando emerge una manifesta antieconomicità delle operazioni; il giudice può confermare l'accertamento se la motivazione sui fatti è congrua.
- In tema IVA la detrazione può essere negata se la sproporzione e l'antieconomicità sono tali da far ritenere non veritiera la fattura o la non inerenza della prestazione.
- Dichiarazioni raccolte extracprocessualmente dagli organi verificatori (es. rese in fase amministrativa) sono utilizzabili come elementi indiziari in sede giudiziale, purché valutate unitamente ad altri indizi.
- L'onere della prova circa la sproporzione dei costi rimane in capo all'Amministrazione, che tuttavia può soddisfarlo anche mediante un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito deve motivare adeguatamente tale valutazione.
- La Corte di merito non può introdurre nella decisione elementi o eccezioni non emersi dalle difese delle parti senza fornire una intelligibile e prevedibile motivazione; decisioni basate su argomentazioni incomprensibili sono cassabili e rinviabili.
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito se motivati congruamente; il sindacato è limitato a vizi di motivazione, diritto o travisamento manifesta dei fatti.
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