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Sentenza

Sentenza del 16/03/2021 n. 7296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava la decisione della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Salerno) che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate riformando in parte la sentenza di primo grado. I rilievi contestati riguardavano: (1) la non deducibilità di costi per Euro 18.381,81 e la correlata indetraibilità dell'IVA, in ragione della contestata inesistenza di un presunto errore di fatturazione e della mancata emissione/formalizzazione di note o variazioni contabili; (2) la rettifica delle rimanenze finali per Euro 149.394,00 sulla base dell'applicazione dell'art. 93 TUIR (valutazione sulle basi dei corrispettivi pattuiti per lavori in appalto pluriennale) e non dell'art. 92 comma 6 TUIR (valutazione a costi specifici), poiché la CTR aveva qualificato il rapporto come contratto di appalto e non come contratto di vendita. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali e tributarie e vizio motivazionale (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure: sul primo punto, il giudice di merito ha esaminato adeguatamente la questione dell'asserito errore di fatturazione e ha accertato, in fatto, l'assenza di corretti strumenti di rettifica (fatturazione/registrazione o prova della loro effettuazione), valutazione non sindacabile in questa sede di legittimità se non per vizi motivazionali che qui non sussistono; sull'altro punto, la CTR ha correttamente qualificato il rapporto come appalto e applicato l'art. 93 TUIR, ritenendo non applicabile l'art. 92 comma 6. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sull'interpretazione contrattuale che non siano invocate nei termini richiesti (principio di autosufficienza). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito) e la sentenza contempla la sussistenza dei presupposti per il raddoppio di una sanzione ex DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1-quater.

Norme richiamate

  • articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5

    Fondamento dei motivi di cassazione; la Corte rileva l'inammissibilità o l'infondatezza delle censure in quanto si tratta di contestazioni di fatto o di merito non sindacabili o comunque non supportate da adeguata motivazione/trascrizione delle clausole contrattuali come richiesto dal principio di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 633/1972, articolo 21

    Richiamato dalla CTR in relazione alla necessità di formalizzare variazioni/fatture correttive; la Corte osserva che l'indicazione della norma è coerente con la necessità di rettifiche formali per consentire deducibilità/indetraibilità.

  • D.P.R. n. 633/1972, articolo 26, comma 1

    art. 26 comma 1 D.P.R. 633/1972

    Norma collegata alla rettifica dell'IVA; la CTR non ha fatto esplicito richiamo a questo comma ma il riferimento alla necessità di formalizzare variazioni è sostanzialmente conforme a tale previsione.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986), articolo 93

    Applicabile per la valorizzazione delle opere da eseguirsi sulla base di contratti d'appalto pluriennali: le rimanenze finali vanno valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti (criterio opposto a quello 'a costi specifici'). La CTR ha ritenuto corretta l'applicazione di questa norma in presenza di un contratto qualificato come appalto.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986), articolo 92, comma 6

    Norma che disciplina la valutazione 'a costi specifici' richiamata dalla contribuente; la CTR ha ritenuto tale previsione non applicabile al caso perché il rapporto è stato qualificato come appalto e non come contratto di vendita.

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 62

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non è stata riconosciuta alcuna violazione nella decisione impugnata, trattandosi di questioni di fatto e di applicazione corretta delle disposizioni tributarie.

  • D.P.R. n. 115/2002, articolo 13, comma 1-quater

    art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002

    Citato con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio di una sanzione/aggiunta; la Corte osserva la loro esistenza con conseguente aumento della sanzione.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice tributario di merito (es. se sia stato effettuato un errore di fatturazione e se siano stati emessi e registrati i correttivi) sono sostanzialmente insindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione; pertanto il contribuente deve provare con documentazione la rettifica formale delle fatture per poter rivendicare la deducibilità/indetraibilità.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale (appalto vs vendita) è preliminare per l'applicazione delle regole di valutazione delle rimanenze: se il contratto è qualificato come appalto pluriennale prevale l'art. 93 TUIR (valutazione sui corrispettivi), mentre l'art. 92(6) (valutazione a costi specifici) è applicabile in casi conformi alla sua disciplina (es. vendita). La contestazione della qualificazione contrattuale in cassazione richiede il rispetto del principio di autosufficienza e l'uso dei criteri ermeneutici del contratto (art. 1362 c.c. e ss.) con trascrizione delle clausole rilevanti.
  • Per far valere in sede contenziosa vizi relativi alla deducibilità fiscale o all'IVA occorre documentazione formale che dimostri le variazioni o le rettifiche contabili/fiscali: semplici affermazioni non sono sufficienti.
  • In cassazione non è possibile trasformare una censura di merito in una violazione di legge: le doglianze devono mirare a profili di diritto o a carenze motivazionali specifiche per essere esaminabili.
  • Quando si impugna una decisione con contestazione sulla corretta applicazione di norme tributarie, è essenziale articolare e documentare in modo autosufficiente la strategia di impugnazione (trascrizione clausole contrattuali, indicazione precisa delle norme ritenute violate e dei motivi per cui la motivazione è insufficiente o contraddittoria).

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