Sentenza del 16/03/2021 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - negozio di vendita al dettaglio - prezziario di annualità passate - utilizzabilità - non sussiste - art. 39, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 determinando un maggior reddito d'impresa di €11.610,00 sulla base di una ricostruzione effettuata utilizzando i prezzi alla rivendita desunti da un prezziario riferito all'anno 2018. La ricorrente ha dedotto nullità dell'atto per carenza di motivazione, eccesso di potere e infondatezza nel merito, lamentando che l'accertamento ha ignorato gli studi di settore applicabili per il 2014, si è basato su prezzi di una sola giornata del 2018 e non ha tenuto conto della variabilità giornaliera e stagionale dei prezzi; inoltre ha contestato la corrispondenza dei prezzi di acquisto indicati negli allegati dell'atto.
La decisione
La Commissione territoriale ha ritenuto illegittima la metodologia adottata dall'Ufficio, in quanto non è ammissibile porre a base dell'accertamento dati (prezzi di rivendita) riferiti a un periodo quattro anni successivo rispetto all'anno oggetto d'accertamento. Per tale motivo ha accolto il ricorso, ha annullato l'accertamento ed ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €1.200,00 onnicomprensive. Gli altri motivi di impugnazione sono stati ritenuti assorbiti dall'accoglimento del motivo principale.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che l'accertamento deve fondarsi su elementi e dati pertinenti al periodo d'imposta accertato; non è ammesso utilizzare prezzi di annate successive (qui 2018) per determinare il reddito di esercizi anteriori (2014), in quanto ciò compromette la congruità e la tempestività degli elementi probatori alla base dell'accertamento.
Massime di principio
- Un accertamento tributario deve fondarsi su elementi riferibili al medesimo periodo d'imposta oggetto di verifica; dati di anni successivi non sono in genere utilizzabili per ricostruire il reddito di un anno precedente.
- Se l'attività è disciplinata da studi di settore o altri indicatori specifici per l'anno accertato, l'Ufficio deve tenerne conto o motivare adeguatamente la scelta di adoperare metodologie alternative.
- L'uso di prezzi di una sola giornata o di periodi non rappresentativi (es. stagionali) è criticabile: l'Ufficio deve adottare campionamenti rappresentativi o fornire elementi che giustifichino la comparabilità dei prezzi utilizzati.
- Il contribuente può efficacemente impugnare un accertamento contestando la metodologia utilizzata e dimostrando la non corrispondenza dei prezzi o fornendo documentazione (fatture, registri) riferita all'anno oggetto d'accertamento.
- Quando la Commissione ritiene decisivo un vizio metodologico principale, gli altri profili di impugnazione possono essere ritenuti assorbiti e quindi non esaminati nel merito.
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