Sentenza del 16/03/2021 n. 7295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione a ruolo relativa a una cartella di pagamento che la ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto; la società sostiene di essere venuta a conoscenza della pretesa solo tramite estratto di ruolo richiesto e allegato, e chiede l'annullamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione, invalidità della notifica per carenza di qualifica/autorizzazioni dei notificatori e nullità degli atti consequenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso (con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.) e ha assorbito i restanti. Pur richiamando il principio di Cassazione a Sezioni Unite (n. 19704/2015) secondo cui il contribuente può impugnare una cartella di cui è venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo, la società non ha trascritto integralmente la relata di notifica contestata nel ricorso per cassazione: per tale carenza formale i motivi relativi alla validità/irregolarità della notifica sono stati ritenuti inammissibili. È quindi rimasto efficace il giudicato sulla regolarità e tempestività della notifica della cartella (notificata il 1.10.2010) e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (Euro 5.600,00 più oneri) e ad eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19
La Corte richiama che l'art.19 non esclude la possibilità per il contribuente di impugnare preventivamente l'invalidità della notifica quando è venuto legittimamente a conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo (richiamo alla Sez. Un. n.19704/2015).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26
Norma sulle modalità di notificazione degli atti di riscossione; la decisione sottolinea che le asserite irregolarità devono essere adeguatamente documentate e, in sede di cassazione, la relativa relata va trascritta se sono dedotte carenze formali.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 58 e 60
Richiamati come disciplina connessa agli obblighi di notifica tributaria; rilevanza giuridica nella verifica della regolarità del procedimento notificatorio.
Codice di procedura civile, articolo 360
Fondamento per i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta la rilevanza/formalità dei motivi alla luce dei limiti di quest'articolo.
Codice di procedura civile, articolo 366
Stabilisce i requisiti di forma del ricorso per cassazione: la mancata trascrizione integrale (o di un sunto analitico) della relata di notifica, quando necessaria, produce inammissibilità del motivo che deduce il vizio della notifica.
Codice di procedura civile, articolo 384
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando la Cassazione ritenga necessario rettificarne l'esplicitazione motivazionale senza cassare il giudizio di merito.
Codice di procedura civile, articolo 369, comma 2, n. 3
Riferito in relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata dall'agente della riscossione: la Corte ha rilevato che nel fascicolo era presente la copia autentica della sentenza impugnata, quindi l'eccezione è stata disattesa.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 20 e 28
Norme sulla formazione e conformità dei documenti amministrativi; la ricorrente aveva contestato la conformità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, ma la Corte ha ritenuto che tale doglianza in sede di cassazione richiedesse l'estratto/trascrizione della relata per essere valutata.
Codice civile, articolo 2719
Rilevanza della conformità della copia all'originale ai fini probatori; la mancata asseverazione o certezza sulla conformità può compromettere il valore probatorio dei documenti prodotti.
Codice civile, articolo 2948, n. 4
Termine di prescrizione fatto valere dalla ricorrente: la Corte non ha esaminato nel merito la prescrizione perché il motivo è stato assorbito o reso inammissibile per vizi formali.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 20
Riferimento normativo collegato alle sanzioni e termini; evocato nel motivo relativo alla prescrizione e alla motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Se il contribuente viene a conoscenza di una cartella solo tramite estratto di ruolo richiesto al concessionario, può comunque impugnarla: l'art.19 D.Lgs. 546/1992 non esclude questa possibilità (Cass. SU n.19704/2015).
- Quando si deduce in cassazione un vizio relativo alla notifica, è essenziale trascrivere integralmente (o fornire un sunto analitico) la relata di notifica; l'omissione può determinare l'inammissibilità del motivo (art.366 c.p.c.).
- Le contestazioni sulla regolarità del procedimento notificatorio devono essere specifiche e documentate già in primo grado e in appello: se il giudicato si è formato sulla tempestività/validità della notifica, la Cassazione difficilmente potrà rimettere la questione in assenza dei requisiti formali del ricorso.
- La mera allegazione generica di presunte carenze documentali dell'agente della riscossione non è sufficiente: occorre indicare con precisione quali elementi manchino e riprodurre i documenti decisivi per consentire la valutazione del motivo.
- Le eccezioni di prescrizione e di nullità della notifica devono essere motivate con riferimento puntuale agli atti e alle date; l'assenza di motivazione adeguata può portare all'assorbimento o alla reiezione delle relative doglianze.
- In sede di impugnazione è utile ottenere e conservare copia autentica delle sentenze e di tutte le notifiche (relate), nonché produrre documentazione attestante la conformità all'originale, per evitare vizi formali che rendano il ricorso inammissibile.
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