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Sentenza

Sentenza del 16/03/2021 n. 7295 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione a ruolo relativa a una cartella di pagamento che la ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto; la società sostiene di essere venuta a conoscenza della pretesa solo tramite estratto di ruolo richiesto e allegato, e chiede l'annullamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione, invalidità della notifica per carenza di qualifica/autorizzazioni dei notificatori e nullità degli atti consequenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso (con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c.) e ha assorbito i restanti. Pur richiamando il principio di Cassazione a Sezioni Unite (n. 19704/2015) secondo cui il contribuente può impugnare una cartella di cui è venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo, la società non ha trascritto integralmente la relata di notifica contestata nel ricorso per cassazione: per tale carenza formale i motivi relativi alla validità/irregolarità della notifica sono stati ritenuti inammissibili. È quindi rimasto efficace il giudicato sulla regolarità e tempestività della notifica della cartella (notificata il 1.10.2010) e la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (Euro 5.600,00 più oneri) e ad eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19

    La Corte richiama che l'art.19 non esclude la possibilità per il contribuente di impugnare preventivamente l'invalidità della notifica quando è venuto legittimamente a conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo (richiamo alla Sez. Un. n.19704/2015).

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26

    Norma sulle modalità di notificazione degli atti di riscossione; la decisione sottolinea che le asserite irregolarità devono essere adeguatamente documentate e, in sede di cassazione, la relativa relata va trascritta se sono dedotte carenze formali.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 58 e 60

    Richiamati come disciplina connessa agli obblighi di notifica tributaria; rilevanza giuridica nella verifica della regolarità del procedimento notificatorio.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    Fondamento per i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta la rilevanza/formalità dei motivi alla luce dei limiti di quest'articolo.

  • Codice di procedura civile, articolo 366

    Stabilisce i requisiti di forma del ricorso per cassazione: la mancata trascrizione integrale (o di un sunto analitico) della relata di notifica, quando necessaria, produce inammissibilità del motivo che deduce il vizio della notifica.

  • Codice di procedura civile, articolo 384

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando la Cassazione ritenga necessario rettificarne l'esplicitazione motivazionale senza cassare il giudizio di merito.

  • Codice di procedura civile, articolo 369, comma 2, n. 3

    Riferito in relazione all'eccezione di improcedibilità sollevata dall'agente della riscossione: la Corte ha rilevato che nel fascicolo era presente la copia autentica della sentenza impugnata, quindi l'eccezione è stata disattesa.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articoli 20 e 28

    Norme sulla formazione e conformità dei documenti amministrativi; la ricorrente aveva contestato la conformità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, ma la Corte ha ritenuto che tale doglianza in sede di cassazione richiedesse l'estratto/trascrizione della relata per essere valutata.

  • Codice civile, articolo 2719

    Rilevanza della conformità della copia all'originale ai fini probatori; la mancata asseverazione o certezza sulla conformità può compromettere il valore probatorio dei documenti prodotti.

  • Codice civile, articolo 2948, n. 4

    Termine di prescrizione fatto valere dalla ricorrente: la Corte non ha esaminato nel merito la prescrizione perché il motivo è stato assorbito o reso inammissibile per vizi formali.

  • Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 20

    Riferimento normativo collegato alle sanzioni e termini; evocato nel motivo relativo alla prescrizione e alla motivazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Se il contribuente viene a conoscenza di una cartella solo tramite estratto di ruolo richiesto al concessionario, può comunque impugnarla: l'art.19 D.Lgs. 546/1992 non esclude questa possibilità (Cass. SU n.19704/2015).
  • Quando si deduce in cassazione un vizio relativo alla notifica, è essenziale trascrivere integralmente (o fornire un sunto analitico) la relata di notifica; l'omissione può determinare l'inammissibilità del motivo (art.366 c.p.c.).
  • Le contestazioni sulla regolarità del procedimento notificatorio devono essere specifiche e documentate già in primo grado e in appello: se il giudicato si è formato sulla tempestività/validità della notifica, la Cassazione difficilmente potrà rimettere la questione in assenza dei requisiti formali del ricorso.
  • La mera allegazione generica di presunte carenze documentali dell'agente della riscossione non è sufficiente: occorre indicare con precisione quali elementi manchino e riprodurre i documenti decisivi per consentire la valutazione del motivo.
  • Le eccezioni di prescrizione e di nullità della notifica devono essere motivate con riferimento puntuale agli atti e alle date; l'assenza di motivazione adeguata può portare all'assorbimento o alla reiezione delle relative doglianze.
  • In sede di impugnazione è utile ottenere e conservare copia autentica delle sentenze e di tutte le notifiche (relate), nonché produrre documentazione attestante la conformità all'originale, per evitare vizi formali che rendano il ricorso inammissibile.

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