Sentenza del 16/03/2021 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Biella
Distribuzione ai soci di utili extracontabili - S.r.l. a ristretta base sociale - Rinvio per relationem all'avviso di accertamento in capo alla società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione aveva rettificato il reddito sociale per utili extracontabili e aveva, per relationem, collegato tali utili ai soci (in particolare a un socio titolare del 50% delle quote). La società contestava l'accertamento ritenendo irrimediabile la mancata chiamata in giudizio dei soci o l'illegittimità dell'addebito dei maggiori redditi a carico della società senza coinvolgere i singoli soci.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento in capo alla società senza che fosse necessario il litisconsorzio con il socio. È stata confermata la presunzione, nei casi di ristretta base partecipativa, che gli utili extracontabili siano stati effettivamente condivisi o comunque noti ai soci, salvo prova contraria. In conseguenza è stata respinta l'eccezione di carenza di motivazione/necessità di chiamata dei soci e mantenuto l'accertamento tributario nei confronti della società; il contribuente non è riuscito a fornire prove efficaci a confutare la presunzione di distribuzione/conoscenza degli utili extracontabili.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
La norma è stata interpretata come fonte del potere dei soci di consultare la documentazione sociale e come base per ritenere, nella s.r.l. a ristretta base partecipativa, un elevato grado di compartecipazione e conoscenza degli utili extracontabili da parte dei soci, con impliciti vincoli di controllo e solidarietà.
Massime di principio
- In società a ristretta base partecipativa sussiste una presunzione di conoscenza e partecipazione dei soci agli utili extracontabili: l'Amministrazione può rettificare il reddito sociale senza dover necessariamente chiamare in giudizio ogni singolo socio.
- La presunzione può essere superata dal contribuente solo producendo prove concrete e specifiche che dimostrino l'assenza di distribuzione o la mancata conoscenza, ad esempio attraverso documentazione contabile, verbali che attestino la volontà di non distribuire utili o elementi che provino la natura extracontabile non distribuibile.
- Il litisconsorzio dei soci non è necessario di massima: diventa rilevante solo se l'accertamento mira direttamente a cristallizzare la posizione tributaria personale del singolo socio (anziché rettificare il reddito societario).
- Nelle verifiche fiscali su società chiuse è strategico per l'Amministrazione sostenere l'esistenza di un rapporto di stretto controllo tra soci (partecipazioni rilevanti, gestione condivisa, accesso alla documentazione) mentre per il contribuente la difesa efficace richiede documentazione preventiva e atti formali che dimostrino la mancata distribuzione o l'estraneità dei soci.
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