Cassazione Civile, Ordinanza n. 34271/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione componenti di un maggior reddito da partecipazione riferito a una società in accomandita semplice. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della contribuente e confermato il rigetto del ricorso originario. In Cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita nullità della sentenza per omessa motivazione; ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. per la dedotta nullità dell'atto impositivo per difetto di forma; infine ha richiamato gli artt. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della l. n. 212 del 2000, contestando la statuizione di novità della doglianza relativa all'omessa allegazione del p.v.c. emesso nei confronti della società fornitrice. Successivamente, però, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo presentato domanda di definizione agevolata della lite e pagato quanto dovuto; anche l'Agenzia delle Entrate ha chiesto l'estinzione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha precisato che il pagamento effettuato ai fini della definizione comprende le spese processuali, che per espressa previsione di legge restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di estinzione per circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso, non vi era luogo a provvedere sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate, con compensazione secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente, fondati su violazione di legge e nullità della sentenza
artt. 1 e 36, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati a sostegno della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione nel processo tributario
invocato come parametro della nullità della sentenza per omessa motivazione
richiamato in tema di motivazione della decisione
artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
invocati per sostenere la nullità dell'atto impositivo per difetto di forma e per la doglianza sull'allegazione del p.v.c.
art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato insieme alle norme sul contenuto e sulla forma dell'atto impositivo e dell'eventuale allegazione degli atti presupposti
richiamato in relazione all'onere probatorio nell'accertamento tributario
invocato per la contestazione relativa all'omessa allegazione del p.v.c. emesso nei confronti della società fornitrice
art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
la Corte accoglie l'istanza di estinzione per definizione agevolata della controversia e richiama la regola secondo cui il pagamento definitorio determina la cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
"le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
le spese del processo estinto per definizione agevolata restano a carico di chi le ha anticipate
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in coordinamento con la disciplina speciale delle spese nel processo tributario estinto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude ogni provvedimento sul contributo unificato aggiuntivo perché l'estinzione deriva da circostanze sopravvenute al ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l'integrale pagamento di quanto dovuto determinano la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata prevista dalla legge, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- L'estinzione del giudizio per un fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso esclude la debenza del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se la controversia viene definita in via agevolata prima della decisione nel merito, restano assorbite le censure proposte in ricorso, senza esame delle questioni sostanziali o processuali dedotte.
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