Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, dopo il rigetto della sua domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, aveva chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria. In sede amministrativa aveva riferito di essere stato accusato di aver praticato riti woodoo che avrebbero causato la morte della ragazza che frequentava; davanti al Tribunale aveva precisato di essere cristiano e di aver voluto sposare la ragazza musulmana, poi deceduta. Il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda e la Corte d'appello di Cagliari ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto un solo motivo, denunciando la violazione del d.lgs. 251/2007, art. 14, lett. c, nn. 3 e 5, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita derivante da violenza indiscriminata. La censura, però, si limitava a richiami generici alla violenza e corruzione in Nigeria, senza allegare fatti specifici relativi alla regione di provenienza, senza indicare fonti e senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello sulla mancata ricorrenza dei presupposti di violenza indiscriminata in un conflitto armato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico e non autosufficiente, perché non indicava elementi specifici né fonti informative idonee a contestare la valutazione della Corte territoriale sulla situazione del Paese di origine. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il controricorso del Ministero dell'interno è stato ritenuto puramente apparente e quindi non conforme al minimo richiesto dall'art. 370 c.p.c. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 251/2007, art. 14, lett. c
la censura sulla protezione sussidiaria richiede allegazioni specifiche sulla situazione di violenza indiscriminata nella concreta area di provenienza e il confronto con la motivazione di merito.
un controricorso puramente apparente non soddisfa il minimo esigibile di difesa, con conseguente esclusione della condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro del contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego di protezione sussidiaria, la deduzione della violazione dell'art. 14, lett. c, del d.lgs. 251/2007 non può risolversi in affermazioni generiche sulla situazione del Paese di origine, ma deve contenere allegazioni specifiche e pertinenti alla regione effettivamente interessata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica fonti o dati concreti idonei a dimostrare la presenza di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato.
- In assenza di una difesa controricorrente effettiva e minimamente argomentata, il giudice di legittimità può escludere la regolazione delle spese di lite; resta ferma, in caso di inammissibilità, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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