Cassazione Civile, Ordinanza n. 34173/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un soggetto che aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare ha agito per far dichiarare la nullità del preliminare per illiceità dell'oggetto, deducendo che l'immobile promesso in vendita non fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e, quindi, non fosse utilmente commerciabile. In primo grado la domanda è stata rigettata; la decisione è stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, in larga parte formulati ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., contestando la valutazione di merito sulla non essenzialità del termine fissato per il rogito, sull'irrilevanza della mancata diffida ad adempiere e sul riconoscimento del diritto del mediatore al compenso. Le parti intimate non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatti riservata al giudice di merito, specie quanto alla non essenzialità del termine per il rogito, accertata sulla base del comportamento delle parti prima, durante e dopo la stipula. Ha inoltre osservato che la mancata diffida ad adempiere era stata richiamata solo a titolo rafforzativo, essendo stato escluso l'art. 1457 c.c. per la non essenzialità del termine. Quanto al compenso del mediatore, la decisione di merito è stata reputata corretta perché fondata sulla validità del preliminare e sulla conseguente costituzione del vincolo negoziale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure che mirano a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito sono inammissibili quando la decisione impugnata è conforme a quella di primo grado e la doglianza tende a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere invocata per rimettere in discussione un apprezzamento di fatto, come la valutazione della non essenzialità del termine pattuito dalle parti.
Non è applicabile quando il termine previsto nel contratto non sia stato ritenuto essenziale dal giudice di merito.
Il ricorso è stato definito in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore condivisa dal collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le censure di cassazione non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo esame del merito quando si contestano apprezzamenti fattuali rimessi al giudice di merito, come la valutazione della condotta delle parti e la non essenzialità di un termine contrattuale.
- La deduzione della violazione di legge è inammissibile se, sotto la sua veste formale, mira in realtà a sovvertire un accertamento di fatto già compiuto in modo coerente dai giudici di merito.
- Quando il termine per l'adempimento non è essenziale, non opera l'art. 1457 c.c. e l'eventuale assenza di diffida ad adempiere non assume rilievo decisivo se è stata posta solo a conforto dell'argomentazione principale.
- Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone la validità del contratto concluso per effetto della sua attività: se il giudice di merito accerta la validità del preliminare e la costituzione del vincolo negoziale, la censura sul compenso del mediatore è destinata a non incidere sull'esito.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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