Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il controricorso del Ministero è stato ritenuto meramente apparente e non conforme al minimo richiesto dall'art. 370 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, dopo il rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, aveva adito il Tribunale di Cagliari deducendo di essere stato cacciato di casa dalla matrigna quando era ancora minorenne, di aver vissuto per strada e di essere poi partito per la Libia, temendo per la propria incolumità in caso di rimpatrio a causa dei rapporti familiari conflittuali. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello di Cagliari confermava il rigetto con sentenza n. 421/2019. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma la Corte ha rilevato che ciascun motivo era riferito a una fattispecie diversa da quella effettivamente decisa: il primo affrontava il termine per ricorrere avverso un'ordinanza anziché una sentenza; il secondo evocava minacce di un'organizzazione criminale, estranee alla vicenda familiare narrata; il terzo censurava genericamente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, facendo però riferimento a una diversa corte territoriale. Da ciò l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Il controricorso del Ministero, essendo solo apparente nelle controdeduzioni, non soddisfaceva il minimo difensivo richiesto dalla norma; per questo la Corte ha compensato le spese e non ha posto spese a carico del ricorrente in favore del resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano costruiti su una fattispecie radicalmente diversa da quella accertata nella sentenza impugnata, poiché la censura non si confronta con la decisione resa.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e coerente con il provvedimento impugnato: non è idonea una censura che parli di un'ordinanza quando il provvedimento è una sentenza, o che richiami fatti e autorità giudiziaria diversi da quelli della causa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono in linea di principio i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
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