Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, dopo il rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, aveva adito il Tribunale di Cagliari deducendo di aver lasciato la Nigeria perché, dopo la morte del padre, titolare di un negozio di ricambi per moto e appartenente alla setta degli Ogboni, sarebbe stato minacciato di morte per il suo rifiuto di entrare a farne parte. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Cagliari aveva confermato il rigetto con sentenza n. 717/2019. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi di censura avverso la decisione di appello, ma il ricorso risultava del tutto privo dell'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366 c.p.c. Il Ministero si costituiva tardivamente e non svolgeva tempestive difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo violato l'art. 366 c.p.c. per mancanza totale dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, insufficiente a rendere intelligibile il significato delle censure. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, in ragione della tardiva costituzione del Ministero, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca del tutto l'esposizione dei fatti della causa; è necessario che dal ricorso sia desumibile una conoscenza del fatto sostanziale e processuale sufficiente a comprendere le critiche rivolte alla decisione impugnata.
art. 370 c.p.c.
La costituzione del controricorrente è avvenuta oltre il termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito essenziale di ammissibilità: non serve una narrazione analitica, ma devono emergere in modo chiaro i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le censure.
- La mancanza assoluta di un quadro fattuale intellegibile nel ricorso impedisce alla Corte di valutare la portata delle doglianze e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La tardiva costituzione del resistente può giustificare la regolazione delle spese nel senso della mancata pronuncia sulle stesse.
- L'inammissibilità del ricorso può determinare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se previsto e dovuto.
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