Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, dopo il rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale, aveva adito il Tribunale di Cagliari deducendo di avere lasciato il Paese d'origine perché la sua vita sarebbe stata in pericolo: in particolare riferiva che il padre faceva parte della setta degli Ogboni e che la madre, dopo avere avuto visioni durante riti woodoo, gli aveva rappresentato che sarebbe stato ucciso in sacrificio. Il Tribunale rigettava la domanda di protezione. In cassazione il ricorrente impugnava il decreto denunciando, in modo del tutto generico e non sviluppato, violazioni di legge e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., con un ultimo richiamo all'omesso esame della sua situazione personale e sociale, delle condizioni di pericolo diffuso nel Paese e dell'appartenenza del padre a un gruppo e alla setta degli Ogboni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., rilevando che i motivi erano esposti in modo meramente assertivo e non consentivano di comprendere compiutamente le censure: dopo una lunga premessa narrativa, le dedotte violazioni di norme non erano sviluppate, e il richiamo finale all'omesso esame di un fatto decisivo restava laconico. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, osservando che il controricorso del Ministero era solo apparente nelle sue controdeduzioni e non rispettava il minimo esigibile ex art. 370 c.p.c. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e autosufficienti; la mera elencazione di violazioni normative non sviluppate e il richiamo apodittico a un fatto decisivo non soddisfano il requisito di ammissibilità.
Il ricorrente aveva invocato questi vizi, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero prive di effettivo sviluppo argomentativo e quindi non idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Il controricorso deve contenere controdeduzioni effettive e non meramente apparenti; in mancanza, la Corte ha escluso la condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non è sufficiente indicare in modo astratto le norme violate: le censure devono essere specifiche, sviluppate e direttamente riferibili alla motivazione della decisione impugnata.
- Un ricorso che si risolva in una lunga premessa narrativa seguita da motivi solo enunciati, senza effettiva argomentazione, è inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 366 c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere dedotto indicando con precisione il fatto storico, la sua decisività e il modo in cui esso è stato trascurato, non potendo essere formulato in modo generico.
- Se il controricorso è puramente apparente e non contiene vere controdeduzioni, la Corte può escludere la liquidazione delle spese di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria speciale.
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