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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23696/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IVA e IRAP, importi ritenuti riferibili all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da due diverse società. La CTR aveva confermato la pretesa fiscale ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, l’irrilevanza dell’omessa allegazione della denuncia penale, la regola per cui grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi collegati ai costi inesistenti e la legittimità della ripresa IRAP anche per costi di servizi indeducibili. In cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sui termini di decadenza, sostenendo che il raddoppio non fosse applicabile e che la disciplina sopravvenuta del 2015 dovesse operare retroattivamente, con conseguente tardività degli avvisi; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle norme sull’atto impositivo, deducendo che la denuncia penale non fosse allegata agli avvisi; 3) violazione della disciplina sui componenti positivi collegati a fatture per operazioni inesistenti e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che non si potessero tassare i ricavi fittizi e che l’onere probatorio gravasse sull’Ufficio; 4) violazione del divieto di doppia imposizione ai fini IRAP, perché gli stessi costi sarebbero stati recuperati due volte. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo per IRES e IVA, ma fondato per IRAP, perché il raddoppio dei termini non si applica a tale imposta; ha rigettato il secondo motivo per IRES e IVA, ritenendo che nell’assetto normativo applicabile bastasse l’obbligo di denuncia e non la sua allegazione; ha rigettato il terzo motivo per IRES e assorbito per IRAP, affermando che i componenti positivi direttamente afferenti a costi relativi a operazioni inesistenti non concorrono al reddito solo entro il limite dei costi non deducibili e che, quanto al resto, grava sul contribuente provare la fittizietà dei ricavi contestati; ha assorbito il quarto motivo per effetto dell’accoglimento parziale sul primo. La decisione si è conclusa con cassazione senza rinvio limitatamente all’IRAP e annullamento degli avvisi in tale sola parte; per il resto il ricorso è stato respinto nei limiti indicati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha riconosciuto che il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all’IRAP e, conseguentemente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale imposta, decidendo nel merito e annullando gli avvisi di accertamento nella sola parte riferita all’IRAP. Per IRES e IVA, invece, ha escluso l’illegittimità degli avvisi sotto il profilo del termine di decadenza, ha ritenuto infondato il motivo sull’omessa allegazione della denuncia penale e ha respinto la censura sui componenti positivi fittizi, salvo l’assorbimento delle doglianze che dipendevano dall’accoglimento parziale sul primo motivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 1; comma 2; comma 3

    Per i periodi d’imposta anteriori alla riforma del 2015, i termini di accertamento possono essere raddoppiati in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; la disciplina sopravvenuta non incide sugli avvisi già notificati, mentre il raddoppio non si applica all’IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    comma 1; comma 2; comma 3

    In materia IVA opera la medesima logica del raddoppio dei termini prevista per le imposte sui redditi nei casi di obbligo di denuncia penale, con salvezza degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria.

  • art. 331 c.p.p.

    Il presupposto rilevante ai fini del raddoppio è l’insorgere dell’obbligo di denuncia per fatti astrattamente integranti reato; nel regime applicabile non era necessaria la previa presentazione della denuncia per la legittimità del raddoppio.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012

    Nei casi di operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti ai costi non effettivamente sostenuti non concorrono alla formazione del reddito entro il limite dei costi indeducibili correlati.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente che contesti la ripresa di componenti positivi deve provare la fittizietà dei ricavi e, più in generale, i fatti impeditivi o riduttivi della pretesa fiscale dedotta dall’Ufficio.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità dell’atto impositivo per carenza motivazionale e mancata allegazione della denuncia penale, ma la Corte ha escluso che, nel regime applicabile, tale omissione invalidasse l’avviso.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È stata invocata quale norma sulla motivazione degli atti tributari, ma la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità dell’avviso per la mancata allegazione della notizia di reato.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015

    La riforma ha eliminato la disciplina del raddoppio dei termini per il futuro, ma per i periodi anteriori resta ferma la regola transitoria che salva gli avvisi già notificati e non travolge gli atti emessi prima dell’entrata in vigore.

  • art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015

    La norma transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, impedendo di applicare retroattivamente la nuova disciplina agli atti già emessi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale con cui sono stati dedotti i vizi di violazione di legge nei vari motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In tema di termini di accertamento tributario, la disciplina del raddoppio va applicata secondo il regime temporale vigente al momento della notifica dell’avviso e secondo le eventuali norme transitorie; le sopravvenienze normative non travolgono di regola gli avvisi già notificati se la legge le salva espressamente.
  • Il raddoppio dei termini presuppone, nel regime applicabile, la sussistenza di fatti che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale; non è necessario, per la legittimità dell’avviso, che la denuncia sia allegata all’atto impositivo, purché il giudice possa verificare ex post la ricorrenza dei presupposti.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per imposte sui redditi e IVA non si estende automaticamente all’IRAP quando la relativa disciplina non è assistita da sanzioni penali.
  • In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente correlati ai costi fittizi non sono imponibili solo entro il limite dei costi che non sono ammessi in deduzione; oltre tale limite, la pretesa fiscale resta ferma.
  • Quando il contribuente contesta la ricostruzione dei ricavi o dei componenti positivi effettuata dall’Ufficio in relazione a fatture per operazioni inesistenti, grava su di lui l’onere di dimostrare la fittizietà dei dati contabili contestati o l’erroneità dei conteggi dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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