Cassazione Civile, Ordinanza n. 23693/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2007-2011, con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente la detrazione dell'IVA e altre riprese fiscali in relazione ad acquisti ritenuti inseriti in operazioni soggettivamente inesistenti, cioè fatturate da società considerate "cartiere". La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo non provata la sua partecipazione consapevole alla frode, valorizzando la regolarità formale delle operazioni, il pagamento mediante bonifici, la congruità dei prezzi e la presenza di magazzini in cui era stoccata la merce. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva esaminato solo parzialmente gli indizi e aveva attribuito rilievo a circostanze non decisive, senza considerare gli elementi sintomatici della fittizietà dei fornitori e della mancata diligenza della contribuente; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella natura di cartiere delle società fornitrici, nell'assenza di sostanza economica delle operazioni, nell'entità abituale degli acquisti e nelle anomalie dei pagamenti e dei trasporti; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avere la CTR annullato integralmente gli avvisi senza pronunciarsi sul motivo relativo alla non applicabilità delle sanzioni per difetto di colpevolezza e sulla deducibilità delle perdite su crediti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la valutazione della CTR sulla prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla buona fede/diligenza della contribuente. Il secondo motivo è stato assorbito, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la censura riguardava un motivo di appello della contribuente e non della ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che dovrà riesaminare il materiale probatorio secondo i principi in tema di prova dell'elemento soggettivo del cessionario nelle frodi IVA e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale norma sulla detrazione IVA, da coordinare con la disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti e con i requisiti sostanziali del diritto a detrazione
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento IVA
richiamato sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre il contribuente deve provare la propria assenza di colpevolezza e la diligenza adottata
richiamati in tema di prova presuntiva; la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che non è sufficiente una valutazione atomistica o basata su indizi privi di gravità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto per violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto per omesso esame di fatti decisivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto per nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato per il deposito della memoria
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la regola-eccezione sulla pubblica udienza
richiamato quale forma ordinaria di definizione camerale del ricorso
richiamato come ipotesi eccezionale per la pubblica udienza
art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE
richiamato per affermare che il diritto a detrazione presuppone che i beni o servizi siano forniti da altro soggetto passivo e impiegati dal soggetto passivo per le proprie operazioni imponibili
art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato per escludere che il decreto di archiviazione penale successivo possa assumere rilievo nel giudizio di legittimità, poiché la norma fa espresso riferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata dopo dibattimento
Massime di principio
- Nelle controversie relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del soggetto emittente sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; non è richiesta la prova della partecipazione dolosa all'evasione, essendo sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto accorgersene usando l'ordinaria diligenza.
- Il contribuente, una volta emersi elementi presuntivi gravi in ordine alla fittizietà del fornitore, deve fornire la prova contraria di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore avveduto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- In materia di prova presuntiva, il giudice deve valutare unitariamente tutti gli indizi e verificarne la concordanza; è censurabile la decisione che faccia leva su elementi privi di gravità o su una lettura atomistica delle circostanze, specialmente quando tali elementi siano tipici delle frodi IVA e costruiscano solo un'apparenza di regolarità.
- La regolarità contabile, l'esecuzione dei pagamenti con mezzi tracciabili e la congruità del prezzo non sono, da sole, idonee a dimostrare la buona fede del cessionario nelle frodi IVA, perché possono costituire proprio strumenti di copertura dell'operazione fraudolenta.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo da chi abbia interesse diretto alla relativa decisione; manca interesse se la censura attiene a un motivo di appello proposto dalla controparte e non alla posizione del ricorrente.
- Un decreto di archiviazione penale successivo alla sentenza impugnata non è, di regola, utilizzabile nel giudizio di legittimità tributaria quando la disciplina speciale richiede un diverso atto tipizzato, come la sentenza irrevocabile di assoluzione nei casi previsti dalla legge.
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