Cassazione Civile, Ordinanza n. 23691/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto ristretto in carcere per un lungo periodo ha agito ex art. 35-ter ord. pen. chiedendo un indennizzo per avere scontato la pena in condizioni incompatibili con l'art. 3 CEDU in diversi istituti penitenziari. Ha descritto celle prive di spazio vitale sufficiente, scarsa luce e aerazione, riscaldamento inadeguato o assente, servizi igienici in cattivo stato, permanenza in cella per molte ore al giorno e ambienti degradati. Il tribunale di merito gli ha riconosciuto l'indennizzo solo per 129 giorni di detenzione in due case circondariali, ma ha poi compensato il credito con un controcredito dell'amministrazione per spese di mantenimento, azzerando di fatto la somma dovuta. Con il ricorso per cassazione il detenuto ha dedotto: 1) errore di fatto e violazione dell'art. 2697 c.c. per l'erroneo riconoscimento del credito dell'amministrazione per mantenimento in carcere, sostenendo che tale debito fosse stato successivamente azzerato; 2) errore di fatto e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione di prove testimoniali volte a dimostrare i periodi di detenzione e le condizioni concrete patite; 3) errore di fatto ed errata interpretazione della documentazione telematica, lamentando che il tribunale avesse escluso la produzione delle relazioni penitenziarie attestanti le condizioni di detenzione, mentre egli sosteneva di averle prodotte o di averne chiesto l'acquisizione, salvo quella relativa a un istituto per il quale il diniego sarebbe stato documentato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha anche rilevato che la notifica al Ministero era nulla perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il ricorso era comunque inammissibile, applicando il principio della ragione più liquida. Nel merito dei motivi, ha reputato inammissibili le censure perché formulate come errore di fatto in modo improprio, prive di specifica indicazione del fatto storico omesso e, quanto alle doglianze su prova testimoniale e valutazione documentale, dirette in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e non la violazione dei parametri legali degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che il tribunale di merito aveva effettivamente esaminato la questione delle relazioni penitenziarie e aveva rilevato che la documentazione prodotta riguardava un istituto diverso da quello indicato nel motivo. È stato infine disposto l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Rimedio indennitario per la detenzione subita in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU.
art. 3 CEDU
Parametro di legittimità delle condizioni detentive; la violazione rileva ai fini dell'indennizzo.
La violazione può denunciarsi solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non per il mero difetto di valorizzazione delle prove.
La censura di omessa pronuncia riguarda questioni di merito e non la mancata ammissione di mezzi istruttori.
La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disconosce quelle dedotte, non per la mera diversa valutazione delle prove.
È denunciabile solo la violazione dei criteri legali di valutazione delle prove legali; non è censurabile la sola valutazione del materiale istruttorio.
art. 11 r.d. 1611/1933
La notificazione al Ministero va effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, non presso l'Avvocatura distrettuale.
Procedimento in camera di consiglio per la trattazione del ricorso.
In caso di rigetto/inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Parametro richiamato per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile per criticare la mera attendibilità o persuasività delle prove; occorre allegare che il giudice abbia deciso sulla base di prove non dedotte o abbia violato le regole legali di efficacia probatoria delle prove legali.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può riguardare la mancata ammissione di prove, perché essa attiene a un profilo processuale e non al bene della vita richiesto.
- Quando il ricorso è comunque destinato al rigetto o all'inammissibilità, il giudice di legittimità può omettere la rinnovazione della notificazione nulla in applicazione del principio della ragione più liquida, se la rinnovazione sarebbe inutile.
- Per superare un rilievo di mancata produzione documentale o di mancata prova dell'impossibilità di acquisirla, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, la relativa collocazione processuale e la sua decisività; la generica deduzione non è sufficiente.
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