Cassazione Civile, Ordinanza n. 23698/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il rigetto di primo grado relativo a diversi avvisi di accertamento. Gli avvisi contestavano l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e recuperavano a tassazione importi ai fini IRES, IRAP e IVA. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello era stato specifico e che la sentenza di primo grado era nulla per motivazione apparente, mentre la CTR avrebbe ignorato tale censura. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR si era limitata ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado e alla tesi dell'Ufficio, senza spiegare perché la norma invocata fosse correttamente applicabile in presenza di fatture oggettivamente inesistenti; in particolare, ha contestato il recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP dei componenti positivi ritenuti afferenti a costi fittizi. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che alcuni costi erano stati già ripresi a tassazione con un diverso rilievo e che vi sarebbe stata duplicazione del prelievo sul medesimo componente negativo di reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, ritenendo che il richiamo della CTR all'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 fosse un passaggio non decisivo e quindi non idoneo a fondare la censura. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza di appello era nulla per motivazione apparente: la CTR si era limitata ad aderire alla decisione di primo grado e a riprodurre il contenuto dell'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, senza confrontarsi in modo effettivo con le critiche dell'appellante né spiegare perché la norma fosse stata correttamente applicata dall'Ufficio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario i motivi di appello devono essere specifici, ma la specificità non richiede formalismi rigorosi; è sufficiente una esposizione chiara e univoca, ricavabile anche implicitamente dall'atto nel suo complesso.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere un'effettiva motivazione; è nulla se si limita a una adesione acritica o a un rinvio per relationem che non consenta di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme all'art. 36 per affermare il dovere di motivazione della decisione di appello nel processo tributario.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è inidonea quando si risolva in mera adesione alla sentenza richiamata, senza esame delle censure dell'appellante.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012
La Corte evidenzia che la CTR ha invocato la norma senza spiegare concretamente perché fosse correttamente applicabile al caso; il suo contenuto non può essere usato per giustificare una motivazione solo apparente.
art. 2697 c.c.
È evocato come parametro sulla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito della contestazione fiscale, ma la Corte non sviluppa una autonoma ratio su di esso.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato per il divieto di doppia imposizione dedotto dal ricorrente; il motivo è rimasto assorbito per l'accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando, nel suo complesso, consenta di individuare in modo chiaro e univoco le censure mosse alla decisione di primo grado; non è necessaria una formulazione rigidamente formalistica dei motivi.
- La sentenza tributaria d'appello è nulla per difetto di motivazione quando si limiti a un'adesione apodittica alla decisione di primo grado o a un richiamo per relationem, senza illustrare le critiche dell'appellante e le ragioni del loro rigetto.
- Il giudice tributario non può limitarsi a riprodurre il testo della norma invocata dall'Ufficio: deve spiegare perché, in concreto, la disciplina richiamata sia applicabile alla fattispecie accertata.
- La motivazione apparente integra un vizio rilevante di legittimità quando impedisce di comprendere il thema decidendum e il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione della sentenza, i motivi dipendenti o logicamente subordinati restano assorbiti.
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