Cassazione Civile, Ordinanza n. 23677/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di indennizzo per i danni subiti da un'azienda agricola a causa di ripetute incursioni di fauna selvatica, in particolare cinghiali provenienti dal parco confinante, con danni alle piante, ai frutti pendenti e al mancato reddito per più annualità. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo, ma aveva ridotto il risarcimento per concorso colposo dell'agricoltore nella gestione del fondo. In appello, l'ente parco aveva ottenuto una ulteriore riduzione dell'importo dovuto, mentre l'appello incidentale dell'agricoltore era stato rigettato; la corte territoriale aveva ritenuto che il danneggiato avesse concorso per l'80% al danno per grave negligenza nella conduzione del fondo e per la mancata predisposizione di barriere idonee a prevenire le incursioni. Con il ricorso per cassazione il proprietario/conduttore del fondo deduceva: 1) violazione degli artt. 2043 e 1176, comma 2, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la responsabilità dell'ente dovesse essere ricondotta alla disciplina dell'illecito aquiliano e che non vi fosse alcun suo concorso colposo, poiché la recinzione non era un obbligo e le misure proposte dall'ente sarebbero state antieconomiche; 2) censura sulle spese di lite, ritenute ingiustamente poste in parte a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non attinente al decisum della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti escluso l'art. 2043 c.c. e aveva fondato il diritto all'indennizzo sulla disciplina speciale dei danni da fauna selvatica, non sul criterio della responsabilità aquiliana; inoltre il ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di una censura chiara e autosufficiente sulla regolazione delle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva qualificato la pretesa come indennizzo speciale per danni da fauna selvatica ex normativa di settore, escludendo l'applicazione dell'art. 2043 c.c.; inoltre il ricorrente aveva in realtà chiesto una nuova valutazione dei fatti, del concorso colposo e dell'idoneità delle misure di prevenzione, attività non consentita in cassazione. Anche la censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile per assoluta genericità e incomprensibilità. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, perché l'ente intimato non ha svolto difese; è stato invece dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione, ritenendo che la fattispecie fosse regolata da una disciplina speciale di indennizzo per danni da fauna selvatica e non da responsabilità aquiliana
richiamato dal ricorrente per contestare l'affermazione del proprio concorso colposo nella gestione del fondo; la Cassazione non entra nel merito perché la censura mira a rivalutare il fatto
richiamato dalla corte territoriale per fondare la riduzione dell'indennizzo per danno evitabile, in relazione alla mancata adozione di adeguate misure di prevenzione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è scrutinabile solo se la censura individua specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e non si limita a contestare la ricostruzione del fatto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è configurabile quando la doglianza mira sostanzialmente a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e non indica un omesso esame di un fatto decisivo nei termini di legge
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiede l'esposizione di motivi specifici e attinenti al decisum; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la critica deve essere specifica e attinente alle ragioni effettivamente poste a base della decisione.
- La censura di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: il sindacato di legittimità riguarda l'individuazione e l'applicazione della norma, non la rivalutazione delle prove.
- Quando una disciplina speciale prevede un indennizzo per danni da fauna selvatica, la pretesa va esaminata secondo quella cornice normativa e non necessariamente secondo i criteri generali della responsabilità aquiliana.
- Il concorso colposo del danneggiato può incidere sulla quantificazione del ristoro anche quando il danno sia indennitario, se il giudice di merito accerta che il pregiudizio era evitabile mediante l'ordinaria diligenza.
- La doglianza sulle spese di lite deve contenere una critica intelligibile e puntuale alla regolazione adottata dal giudice di merito; formule assertive o equivoche non sono sufficienti.
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