Cassazione Civile, Ordinanza n. 23692/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA per gli anni 2005 e 2006, con recupero delle detrazioni su operazioni soggettivamente inesistenti ritenute intercorse con società cartiere. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, valorizzando la regolarità formale delle operazioni: pagamento mediante bonifici, prezzo di acquisto congruo rispetto al mercato, regolare versamento dell'IVA e presenza di strutture logistiche (magazzini) delle fornitrici. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva esaminato solo alcuni elementi irrilevanti e aveva omesso di valutare unitariamente il compendio indiziario che deponeva per la natura fittizia delle società fornitrici e per la conoscibilità della frode da parte della contribuente; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'anomalia delle società emittenti, la loro breve durata, l'identità di compagine sociale e di magazzino, l'assenza di sostanza economica delle operazioni e le modalità di pagamento e trasporto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, non bastano per escludere la consapevolezza della frode elementi come la congruità del prezzo, la tracciabilità dei pagamenti o la regolarità contabile, perché tali circostanze sono compatibili con il meccanismo fraudolento. Il giudice di merito deve invece valutare complessivamente tutti gli indizi, secondo i criteri dell'art. 2729 c.c., verificando se l'Amministrazione abbia provato l'alterità soggettiva delle operazioni e se il contribuente abbia dimostrato di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato insieme alle altre norme IVA come parametro della censura per violazione di legge in tema di detrazione dell'imposta nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato insieme alle altre norme IVA come parametro della censura per violazione di legge sulle fatture emesse in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come disposizione applicabile all'accertamento IVA oggetto della pretesa erariale.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'alterità soggettiva delle operazioni e la conoscibilità della frode, mentre il contribuente deve provare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.
art. 2727 c.c.
È richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla formazione della inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
art. 2729 c.c.
La Corte afferma che la prova per presunzioni richiede gravità, precisione e concordanza; non possono essere utilizzati come indizi gravi elementi che siano compatibili con la normale apparenza creata dalla frode, e il giudice deve esaminare unitariamente il compendio indiziario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo subordinato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.
art. 375 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina del giudizio camerale, precisando che la trattazione in pubblica udienza non è necessaria nel caso concreto.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato come forma ordinaria di definizione camerale del ricorso.
art. 378 c.p.c.
È richiamato per la memoria depositata dalle parti.
art. 391 quater c.p.c.
È menzionato come ipotesi eccezionale che giustifica la pubblica udienza secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000
La Corte precisa che il decreto di archiviazione penale non rientra tra gli atti tipizzati dalla norma e non può assumere rilievo nel caso esaminato.
art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE
È richiamato per affermare che il diritto a detrazione presuppone che i beni o servizi siano forniti da altro soggetto passivo e utilizzati dal cessionario per operazioni imponibili.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'IVA non è, in linea di principio, detraibile quando la fattura proviene da un soggetto diverso dal reale cedente o prestatore, poiché il cessionario ha acquistato da un contraente fittizio o interposto.
- Per negare la detrazione l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia l'alterità soggettiva dell'operazione sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA.
- Il contribuente che invochi la detrazione deve dimostrare di avere ignorato senza colpa il meccanismo fraudolento e di avere adottato, in concreto, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e mediamente esperto.
- Nella valutazione presuntiva il giudice deve esaminare tutti gli indizi nel loro complesso, secondo il criterio della convergenza del molteplice, e non può fondare il proprio convincimento su una lettura atomistica o su elementi privi di reale gravità probatoria.
- Elementi come pagamenti tracciati, prezzo di mercato e regolarità contabile non sono di per sé idonei a escludere la consapevolezza della frode, poiché possono essere proprio strumenti di apparenza utilizzati nelle frodi IVA.
- Il decreto di archiviazione penale non è equiparabile, ai fini dell'art. 21 bis d.lgs. n. 74/2000, alla sentenza irrevocabile di assoluzione e non può essere automaticamente valorizzato nel giudizio tributario.
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