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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23679/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da infiltrazioni idriche provenienti dal manto stradale sovrastante una piazza comunale, che avrebbero reso inutilizzabili locali commerciali siti al piano sottostante e avrebbero causato ulteriori pregiudizi economici. In primo grado era stato riconosciuto il risarcimento di alcuni danni a favore delle proprietarie dei locali e della società che vi esercitava attività commerciale, con condanna del comune e garanzia della compagnia assicuratrice. In appello le attrici lamentavano, tra l'altro, la mancata liquidazione di ulteriori voci di danno: canoni non percepiti, spese di adeguamento di altri locali, canoni di nuova locazione, oneri condominiali, perdita di avviamento, distruzione di arredi e danno da sviamento di clientela. Con il ricorso per cassazione deducevano tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa su un punto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato il contenuto della CTU e del fascicolo ad essa allegato, che avrebbero comprovato le ulteriori voci di danno; 2) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, sempre con riferimento alla CTU e all'asserito travisamento della prova, sostenendo che non sussistesse una doppia conforme ostativa; 3) violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., perché la corte d'appello avrebbe confuso il danno da mancato godimento dei locali con il diverso danno da spese sostenute per prendere in locazione altri locali, voce che secondo le ricorrenti era autonoma e provata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, pur formalmente prospettato come nullità della sentenza, si risolveva in una critica al merito e nel confronto con atti e risultanze processuali esterni al testo della motivazione, in violazione dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non presentava una motivazione meramente apparente o testualmente contraddittoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio non era deducibile nei termini prospettati. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica attinenza al decisum, poiché le ricorrenti insistevano su una diversa lettura della CTU e delle voci di danno senza confrontarsi con la ratio della decisione, fondata sulla mancanza di prova delle ulteriori voci e sull'assenza di specifiche censure in appello su alcuni profili fattuali. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza può essere denunciato solo se emerge dal testo della decisione; non è consentito trasformare la censura in un riesame del merito attraverso il confronto con gli atti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, obiettivamente incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, non per semplice insufficienza o mancata confutazione analitica di tutte le risultanze istruttorie.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere la soglia minima di intelligibilità e controllabilità, ma non è richiesto un vaglio esaustivo di tutte le prove.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme sulla medesima questione di fatto, il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della pretesa risarcitoria per i danni da infiltrazioni, ma non viene in questa sede affermato un principio sostanziale ulteriore, poiché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano; la Corte non entra nel merito della quantificazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente è ammissibile solo se il vizio emerge dal solo testo della decisione; non è consentito fondarla sul confronto con CTU, documenti o altre risultanze di causa.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico controverso, anche se non ha esaminato analiticamente ogni singolo elemento istruttorio.
  • Il cattivo apprezzamento delle prove o la mancata adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio non integra, di per sé, un vizio di legittimità denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni di fatto già decise nei medesimi termini dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non attinenti al decisum sono inammissibili.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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