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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05518/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'erede del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello del Comune e, per l'effetto, aveva validato l'avviso di accertamento ICI. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 notificato al contribuente originario. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla CTP, ma la CTR, su appello del Comune, aveva riformato la decisione e confermato l'atto impositivo. La successiva ricorrente, quale erede del contribuente, ha impugnato la sentenza della CTR con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello comunale, poiché il Comune non avrebbe depositato la ricevuta di spedizione dell'atto di appello notificato per posta; (2) violazione delle norme sulle notificazioni e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'avviso di accertamento fosse stato notificato da un messo notificatore non identificato e privo di valida nomina, con conseguente inesistenza della notificazione; (3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 148, 156 e 160 c.p.c. e omesso esame, per avere la CTR posto a carico del contribuente la prova dell'autorizzazione del notificatore e per non avere considerato la dedotta decadenza del Comune; (4) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000 e omesso esame, per insufficienza della motivazione dell'avviso quanto a percorso logico degli importi richiesti, in particolare sanzioni, interessi e aliquote. Il Comune ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili, comunque infondati, il secondo e il terzo perché non coglievano la ratio decidendi sulla sanatoria della notificazione e perché la mancata approvazione della nomina del messo comunale non integra inesistenza ma, al più, nullità sanabile; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il fatto storico è comunque stato esaminato, oltre a rilevare che per gli interessi è sufficiente l'indicazione della base normativa e della decorrenza.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, la rituale costituzione dell'appellante notificante a mezzo posta richiede il deposito, entro il termine di legge, dell'originale o copia del ricorso/appello notificato e della ricevuta di spedizione; la mancanza di tale documentazione comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile dalla costituzione della controparte, salvo che la tempestività risulti comunque provata nei modi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo è ammissibile anche se una violazione processuale è dedotta formalmente come violazione di legge sostanziale, purché venga fatto valere un vizio astrattamente idoneo a inficiare la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta la contestazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 148, 156 e 160 c.p.c.

    La notificazione di un atto tributario eseguita da un messo comunale privo di valida nomina non è inesistente ma, al più, nulla e sanabile, anche per raggiungimento dello scopo o per la prova della conoscenza dell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'inesistenza o l'illegittimità della nomina del messo notificatore, quando tale vizio sia eccepito, grava sulla parte che lo deduce.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto ove il giudice di merito abbia già considerato gli elementi rilevanti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato per difetto di motivazione dell'atto, ma la Corte osserva che la motivazione deve essere valutata alla luce della specifica disciplina tributaria e che, per gli interessi, è sufficiente l'indicazione della base normativa e della decorrenza.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L'avviso di accertamento deve consentire di comprendere la pretesa tributaria; tuttavia non è necessaria la specificazione di ogni singolo tasso di interesse o del dettaglio matematico del calcolo se la pretesa è sufficientemente intellegibile.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    La nomina del messo e la sua legittimazione alla notificazione discendono direttamente dalla legge; l'eventuale approvazione prefettizia è atto interno non più richiesto dall'ordinamento vigente.

  • art. 273 r.d. n. 383 del 1934

    Richiamato solo per affermarne il superamento normativo: il controllo prefettizio sulla nomina del messo comunale è stato abrogato e non costituisce più requisito di legittimazione.

  • art. 64, primo comma, lett. c), l. n. 142/1990

    Ha abrogato la previsione del controllo prefettizio sulla nomina del messo comunale.

  • art. 274 d.lgs. n. 267/2000

    Conferma l'abrogazione del vecchio regime di approvazione prefettizia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello o il ricorso notificati direttamente a mezzo posta devono essere accompagnati, al momento della costituzione, dalla documentazione idonea a provare la tempestività della notifica; la mancanza di tale prova determina inammissibilità, rilevabile d'ufficio, e non è sanata dalla sola costituzione dell'appellato.
  • La notifica di un atto tributario eseguita da un messo comunale la cui nomina sia contestata non è inesistente per il solo difetto formale del provvedimento di incarico; ove l'agente si qualifichi come pubblico ufficiale e la relata mostri la consegna dell'atto, il vizio è al più di nullità sanabile, salvo prova contraria sulla mancanza di legittimazione o sull'inesistenza della qualità dichiarata.
  • Quando si denuncia in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, occorre individuare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, la pretesa per interessi è sufficientemente motivata se sono indicati la base normativa, la natura degli interessi e la decorrenza; non è necessario esporre analiticamente i singoli saggi applicati o tutte le operazioni matematiche di calcolo, purché il contribuente sia posto in grado di comprendere la pretesa.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito quando quest'ultimo abbia già valutato gli elementi rilevanti della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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