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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16048/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato redditi e IVA di una società, disconoscendo costi e detrazione IVA relativi a due fatture ritenute afferenti a operazioni inesistenti emesse da altra società per attività di sponsorizzazione su spazi collegati a manifestazioni sportive. I giudici di merito hanno respinto il ricorso della contribuente, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di fatti astrattamente rilevanti penalmente e valorizzando le dichiarazioni del legale rappresentante della società emittente, che avrebbe confermato la fittizietà delle operazioni. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che alla scadenza del termine ordinario non vi fosse obbligo di denuncia penale e che le sopravvenute modifiche normative avrebbero valore interpretativo; (2) omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR attribuito rilievo a dichiarazioni ritenute non veritiere e trascurato altre circostanze; (3) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla valutazione delle prove e sull'onere probatorio, deducendo che la ricostruzione dei giudici di merito fosse priva di adeguato supporto anche presuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando i fatti accertati integrano astrattamente una fattispecie di reato tributario, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e dal momento in cui essa sia stata trasmessa; inoltre, le modifiche normative del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati alla data rilevante e non hanno efficacia retroattiva nel senso preteso dalla ricorrente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la disciplina della "doppia conforme", non avendo la ricorrente indicato e confrontato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Il terzo motivo è stato a sua volta ritenuto inammissibile perché volto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di fatti che integrano l'obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale base normativa del raddoppio dei termini anche per l'accertamento IVA.

  • art. 331 c.p.p.

    Il mero riscontro di fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale è sufficiente a far operare il raddoppio, a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Le fattispecie oggetto di accertamento sono considerate, nel loro profilo oggettivo, riconducibili a reati tributari idonei a fondare il raddoppio dei termini.

  • art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. n. 128/2015

    Le modifiche che escludono il raddoppio in caso di denuncia tardiva non incidono sugli atti impositivi già notificati alla data del 2 settembre 2015, per espressa clausola transitoria.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208/2015

    L'eliminazione della disciplina del raddoppio si applica solo agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e ai successivi.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme in fatto non è deducibile in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente indichi le diverse rationes decidendi di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    La preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. si applica ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare la pretesa alterazione del thema decidendum, ma la doglianza è stata in sostanza letta come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione giuridica della prova e delle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere che mancasse la prova dei fatti contestati; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte ha escluso che il motivo introducesse un valido vizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nella disciplina applicabile ratione temporis, discende dal mero riscontro di fatti astrattamente integranti un reato tributario che impongano la denuncia ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
  • Le modifiche normative sopravvenute che limitano o eliminano il raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi di accertamento già notificati quando la legge transitoria ne salva espressamente gli effetti.
  • Il raddoppio dei termini non costituisce proroga o riapertura di un termine già scaduto, ma opera come termine legale distinto riferito a una fattispecie diversa, che si applica ogni volta che ne ricorrano i presupposti.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado e il ricorrente non indica le differenti ragioni di fatto delle due pronunce.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove: le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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