Cassazione Civile, Ordinanza n. 39660/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro cartelle di pagamento emesse a seguito di avvisi di accertamento per IRPEF, II.DD., IVA e sanzioni relative ad anni d'imposta 2003 e 2004, oltre a una cartella per tardivo pagamento di una rata di condono. Le cartelle erano state impugnate dinanzi ai giudici tributari e la CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti, annullandole: da un lato ritenendo che le iscrizioni a ruolo dovessero essere eliminate perché gli avvisi presupposti erano stati successivamente ridotti da una sentenza sopravvenuta della CTP; dall'altro ritenendo che due cartelle rinotificate alla società integrassero una duplicazione d'imposta. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per quattro motivi, deducendo: extrapetizione e motivazione apparente nella lettura degli effetti della sentenza sopravvenuta; violazione delle regole sulla motivazione della cartella e sulla riscossione della sanzione per tardivo pagamento della rata di condono; omessa considerazione di un capo non impugnato relativo a uno sgravio parziale; e vizi sulle spese di lite. L'agente della riscossione proponeva ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza e censurando anche la statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando la nullità della sentenza impugnata per motivazione intrinsecamente contraddittoria/apparente e per erronea applicazione dei principi sul processo tributario di impugnazione-merito. Ha quindi cassato con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per le spese. In sostanza ha affermato che, ove un titolo giudiziale definitivo abbia ridotto la pretesa impositiva a monte, il giudice dell'impugnazione della cartella non può annullarla integralmente ma deve ricondurla alla misura corretta; inoltre, la rinotifica di una stessa cartella a un soggetto subentrato nelle obbligazioni tributarie non integra di per sé duplicazione d'imposta. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
Richiamato per il divieto di extrapetizione e per verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nel caso concreto la Corte esclude il vizio perché il titolo giudiziale sopravvenuto era stato ritualmente introdotto nel processo.
Invocato insieme all'art. 111 Cost. per la nullità da motivazione apparente o mancante.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro costituzionale della necessaria motivazione della sentenza.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base del controllo automatizzato a monte di una delle cartelle.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base del controllo automatizzato IVA a monte di una delle cartelle.
Richiamato in relazione all'ipotesi in cui il giudice non consideri un fatto sopravvenuto ritualmente introdotto, profilo che avrebbe potuto dar luogo a revocazione.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata per i diversi vizi denunciati (violazione di legge, nullità della sentenza, motivazione apparente).
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in via analogica nella parte in cui si afferma che, in presenza di riduzione del presupposto, l'atto consequenziale non va annullato in toto ma ridotto nella misura corretta.
Citato solo nel precedente richiamato sull'ipoteca, per la riduzione dell'iscrizione al minor credito ancora dovuto.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 47 CDFUE e 6 CEDU per giustificare una lettura del processo tributario coerente con il giusto processo e la ragionevole durata.
art. 47 CDFUE
Richiamato come parametro del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale del giusto processo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte afferma che non impone, nel caso di imposte dichiarate e non versate, una motivazione specifica ulteriore della cartella oltre al minimo prescritto.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo dell'Agenzia sulla motivazione degli atti, ma la Corte non lo considera decisivo nel caso concreto della cartella per somme dichiarate e non versate.
La Corte esclude che sia applicabile per pretendere una motivazione specifica della cartella quando la pretesa deriva da dichiarazioni del contribuente.
artt. 8, 9, 9-bis e 14 l. n. 289 del 2002
Richiamati per la definizione agevolata/condono da cui discendeva la sanzione per tardivo pagamento della rata.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla struttura della decisione tributaria.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo la soccombenza.
Richiamato in relazione alla possibile soccombenza reciproca e alla regolazione delle spese.
Richiamato nel motivo incidentale sul difetto di rappresentanza processuale.
Richiamato per l'interesse ad agire e a impugnare.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia sulla valutazione degli elementi di causa e dello sgravio già accertato.
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, se un titolo giudiziale definitivo sopravvenuto riduce il presupposto impositivo a monte, il giudice dell'impugnazione dell'atto consequenziale non può limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve ricondurre la pretesa alla misura effettivamente residua.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, è internamente incoerente o incompatibile con i fatti accertati e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- L'esistenza di un titolo giudiziale sopravvenuto, ritualmente introdotto nel contraddittorio, può e deve essere valutata dal giudice dell'impugnazione dell'atto consequenziale senza che ciò integri extrapetizione.
- La rinotifica di una stessa cartella al soggetto subentrato nelle obbligazioni tributarie non integra, di per sé, duplicazione d'imposta, se il debito resta unico e unico è il soggetto passivo, mutando solo la riferibilità soggettiva dell'atto.
- Quando la cartella richiama somme già dichiarate dal contribuente e rimaste insolute, la motivazione può essere meno analitica; grava sul contribuente l'onere di provare l'avvenuto pagamento totale o parziale.
- Nel giudizio tributario, l'annullamento di un atto per ragioni sostanziali non esime il giudice dal verificare la misura corretta della pretesa, nei limiti delle domande delle parti.
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