Cassazione Civile, Ordinanza n. 33660/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRES relativa al periodo d’imposta 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, perché le perdite scomputabili non coincidevano con quanto dichiarato nell’anno precedente. La contribuente sosteneva che il credito d’imposta fosse sorto dalla riliquidazione interna della dichiarazione 2010, conseguente a dichiarazione integrativa presentata per fruire dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente ex art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, in relazione a un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010 e alle relative tariffe incentivanti. Con l’unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione di varie norme tributarie e civilistiche, sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente ritenuto decaduto il diritto all’agevolazione per avere usato una modalità di correzione della dichiarazione non conforme, mentre in realtà la scelta originaria di non avvalersi subito del beneficio era stata condizionata dall’incertezza normativa sulla cumulabilità degli incentivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha richiamato il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, anche in sede contenziosa, quando essa contenga errori di fatto o di diritto che determinano un maggior carico tributario non dovuto. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la mancata immediata fruizione della detassazione non derivasse da una libera scelta discrezionale della contribuente, ma dall’incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra tariffa incentivante del conto energia e Tremonti ambiente, poi superata dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 e, successivamente, dalla prassi amministrativa favorevole. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a sostegno del motivo di ricorso
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
base del controllo automatizzato che ha dato origine alla cartella di pagamento
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
consente l’integrazione della dichiarazione annuale per correggere errori e omissioni entro i termini dell’attività accertatrice
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
consente la dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o un minor credito; la Corte precisa che il termine rileva ai fini dell’utilizzabilità in compensazione dell’eventuale credito, non come limite generale all’emendabilità in giudizio
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in chiave di tutela dell’affidamento e correttezza dell’azione amministrativa
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
disciplina della c.d. Tremonti ambiente, agevolazione fiscale riconosciuta per investimenti ambientali
richiamato per chiarire che il limite temporale dell’art. 2, comma 8-bis, riguarda la compensazione del credito risultante dalla rettifica
art. 25, comma 10, d.lgs. n. 28/2011
richiamato come disciplina della tariffa incentivante del c.d. conto energia, rilevante per la questione di cumulabilità con la Tremonti ambiente
art. 19 d.m. 5 luglio 2012
ha risolto l’incertezza interpretativa consentendo la cumulabilità tra tariffa incentivante e agevolazione Tremonti ambiente
art. 53 Cost.
richiamato a fondamento del principio per cui il contribuente non può essere assoggettato a tributi più gravosi di quelli dovuti per legge
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di correttezza e oggettività dell’azione amministrativa
richiamato dalla ricorrente come alternativa alla dichiarazione integrativa, in tema di rimborso
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum
richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia al solo fine di eventuale discussione
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di imposte dirette, la dichiarazione fiscale ha normalmente natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un maggior debito d’imposta non dovuto.
- Il limite temporale previsto per la dichiarazione integrativa non esclude, di per sé, la contestazione in giudizio della pretesa tributaria; esso rileva soprattutto ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, non come preclusione assoluta all’emendabilità.
- Il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa iscritta a ruolo anche mediante correzione della propria dichiarazione, quando la cartella derivi da controllo automatizzato e l’errore denunciato incida sull’obbligazione tributaria.
- Quando l’omessa o ritardata fruizione di un’agevolazione fiscale dipende da un obiettivo quadro di incertezza normativa sulla cumulabilità dei benefici, non può essere qualificata automaticamente come scelta discrezionale irretrattabile del contribuente.
- Se la disciplina sopravvenuta o la prassi amministrativa chiariscono la cumulabilità di due benefici fiscali, il contribuente può far valere in giudizio l’agevolazione e, in assenza di specifiche cause ostative, l’Amministrazione deve riconoscerla.
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