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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33660/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRES relativa al periodo d’imposta 2012, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, perché le perdite scomputabili non coincidevano con quanto dichiarato nell’anno precedente. La contribuente sosteneva che il credito d’imposta fosse sorto dalla riliquidazione interna della dichiarazione 2010, conseguente a dichiarazione integrativa presentata per fruire dell’agevolazione c.d. Tremonti ambiente ex art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, in relazione a un impianto fotovoltaico realizzato nel 2010 e alle relative tariffe incentivanti. Con l’unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione di varie norme tributarie e civilistiche, sostenendo che la sentenza d’appello avesse erroneamente ritenuto decaduto il diritto all’agevolazione per avere usato una modalità di correzione della dichiarazione non conforme, mentre in realtà la scelta originaria di non avvalersi subito del beneficio era stata condizionata dall’incertezza normativa sulla cumulabilità degli incentivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha richiamato il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, anche in sede contenziosa, quando essa contenga errori di fatto o di diritto che determinano un maggior carico tributario non dovuto. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la mancata immediata fruizione della detassazione non derivasse da una libera scelta discrezionale della contribuente, ma dall’incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra tariffa incentivante del conto energia e Tremonti ambiente, poi superata dall’art. 19 d.m. 5 luglio 2012 e, successivamente, dalla prassi amministrativa favorevole. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata a sostegno del motivo di ricorso

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    base del controllo automatizzato che ha dato origine alla cartella di pagamento

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    consente l’integrazione della dichiarazione annuale per correggere errori e omissioni entro i termini dell’attività accertatrice

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    consente la dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o un minor credito; la Corte precisa che il termine rileva ai fini dell’utilizzabilità in compensazione dell’eventuale credito, non come limite generale all’emendabilità in giudizio

  • art. 84 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum

  • art. 10 l. n. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in chiave di tutela dell’affidamento e correttezza dell’azione amministrativa

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    disciplina della c.d. Tremonti ambiente, agevolazione fiscale riconosciuta per investimenti ambientali

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    richiamato per chiarire che il limite temporale dell’art. 2, comma 8-bis, riguarda la compensazione del credito risultante dalla rettifica

  • art. 25, comma 10, d.lgs. n. 28/2011

    richiamato come disciplina della tariffa incentivante del c.d. conto energia, rilevante per la questione di cumulabilità con la Tremonti ambiente

  • art. 19 d.m. 5 luglio 2012

    ha risolto l’incertezza interpretativa consentendo la cumulabilità tra tariffa incentivante e agevolazione Tremonti ambiente

  • art. 53 Cost.

    richiamato a fondamento del principio per cui il contribuente non può essere assoggettato a tributi più gravosi di quelli dovuti per legge

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno dell’esigenza di correttezza e oggettività dell’azione amministrativa

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come alternativa alla dichiarazione integrativa, in tema di rimborso

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, senza specifica autonoma elaborazione nel decisum

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla costituzione dell’Agenzia al solo fine di eventuale discussione

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • In tema di imposte dirette, la dichiarazione fiscale ha normalmente natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che determinino un maggior debito d’imposta non dovuto.
  • Il limite temporale previsto per la dichiarazione integrativa non esclude, di per sé, la contestazione in giudizio della pretesa tributaria; esso rileva soprattutto ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, non come preclusione assoluta all’emendabilità.
  • Il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa iscritta a ruolo anche mediante correzione della propria dichiarazione, quando la cartella derivi da controllo automatizzato e l’errore denunciato incida sull’obbligazione tributaria.
  • Quando l’omessa o ritardata fruizione di un’agevolazione fiscale dipende da un obiettivo quadro di incertezza normativa sulla cumulabilità dei benefici, non può essere qualificata automaticamente come scelta discrezionale irretrattabile del contribuente.
  • Se la disciplina sopravvenuta o la prassi amministrativa chiariscono la cumulabilità di due benefici fiscali, il contribuente può far valere in giudizio l’agevolazione e, in assenza di specifiche cause ostative, l’Amministrazione deve riconoscerla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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