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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Normativa italiana011G0067Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua la direttiva 2009/28/CE per raggiungere entro il 2020 il 17% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali e il 10% nei trasporti, fissando regole su biocarburanti, bioliquidi, biometano, procedure autorizzative, formazione, informazione, accesso alle reti e certificazione energetica. Molte disposizioni risultano oggi abrogate o superate da norme successive.

Promozione dell'energia da fonti rinnovabili e biometano

Promozione delle energie rinnovabili e biometano

Il decreto disciplina il quadro nazionale per il conseguimento degli obiettivi europei sulle fonti rinnovabili entro il 2020. Regola inoltre biocarburanti, bioliquidi, biometano, reti elettriche e gas, semplificazioni edilizie, informazione al pubblico e qualificazione degli installatori.

Obiettivi nazionali e ambito di applicazione

La norma fissa gli obiettivi vincolanti da raggiungere nel 2020:

  • 17% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;
  • almeno 10% di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;
  • almeno 0,5%, in contenuto energetico, di biocarburanti avanzati immessi in consumo, espresso come quota della componente rinnovabile nei trasporti.

Gli obiettivi sono da perseguire con una progressione temporale coerente con i piani nazionali per le energie rinnovabili. Le modalità di calcolo sono rinviate all’allegato 1.

Definizioni rilevanti

Il decreto contiene una serie di definizioni funzionali all’applicazione della disciplina, tra cui:

  • energia da fonti rinnovabili e relative fonti tipiche (eolica, solare, geotermica, biomassa, biogas, ecc.);
  • bioliquidi e biocarburanti;
  • garanzia di origine;
  • edifici di nuova costruzione e ristrutturazione rilevante;
  • biometano;
  • regime di sostegno;
  • centrali ibride;
  • rifiuti, colture amidacee, materie ligno-cellulosiche e materie cellulosiche non alimentari;
  • residui della lavorazione e residui agricoli/forestali;
  • carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica;
  • biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni;
  • biocarburanti avanzati.

Promozione del biometano

La disciplina dedica un intervento specifico al biometano nei trasporti e nelle reti gas. Le regioni devono prevedere, entro il 31 ottobre 2014, semplificazioni per autorizzare nuovi impianti di distribuzione di metano e l’adeguamento di quelli esistenti. Gli impianti di distribuzione e le condotte di allacciamento sono dichiarati opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Per il collegamento del biometano alla rete del gas naturale, le imprese di trasporto e distribuzione devono procedere all’allaccio degli impianti nuovi e di quelli derivanti dalla riqualificazione di impianti biogas, secondo le regole ARERA. L’Autorità deve aggiornare la regolazione entro 45 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, definendo condizioni tecniche ed economiche, criteri di connessione, riparto dei costi e standard minimi di qualità e sicurezza.

Disposizioni su geotermia

La disciplina interviene sul d.lgs. n. 22/2010 per favorire la sperimentazione di impianti pilota geotermici a ridotto impatto ambientale. Sono previste regole speciali per:

  • impianti pilota con reiniezione del fluido e emissioni nulle;
  • potenza massima 5 MW per centrale;
  • limite complessivo autorizzabile di 50 MW;
  • massimo tre impianti per ciascun proponente.

Per tali impianti la competenza è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, con intesa della regione interessata. Sono inoltre previste regole particolari su concorrenza delle domande, revoca della concessione inattiva e esenzione da alcuni contributi per la sperimentazione.

Semplificazioni per edifici e impianti

I progetti di nuovi edifici e di ristrutturazioni rilevanti che superano del 30% i valori minimi obbligatori di copertura dei consumi energetici beneficiano di un bonus volumetrico del 5%, nel rispetto dei vincoli urbanistici e delle zone A. Gli stessi progetti non sono sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia comunale, se prevista.

I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per impianti da fonti rinnovabili, anche su siti e aree militari.

È inoltre previsto un riordino degli oneri economici e delle garanzie per autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio e incentivi degli impianti rinnovabili.

Certificazione energetica degli edifici

Il decreto modifica la disciplina sulla certificazione energetica introducendo l’obbligo, nei contratti di compravendita e locazione, di inserire una clausola con cui acquirente o conduttore attestano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione energetica. Per le offerte di vendita, dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali devono riportare l’indice di prestazione energetica.

Informazione, formazione e qualificazione degli installatori

Il GSE deve realizzare un portale informativo entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, con contenuti su incentivi, benefici, costi, efficienza, buone pratiche e procedure autorizzative. Può inoltre stipulare accordi con autorità locali e regionali per programmi di informazione e sensibilizzazione.

Sono previste regole sulla qualificazione degli installatori di impianti FER, con formazione regionale, interventi sostitutivi dell’ENEA in caso di inerzia e riconoscimento delle qualifiche conseguite in altri Stati membri. Per alcuni aggiornamenti professionali è previsto anche un sistema telematico unico per la trasmissione degli attestati.

Reti elettriche e accesso alle reti

La norma disciplina l’autorizzazione delle opere di rete necessarie per integrare la produzione rinnovabile, con procedimento unico regionale e possibilità di delega alle province. Sono previsti anche interventi sulla rete di trasmissione e distribuzione:

  • pianificazione da parte di Terna degli interventi necessari;
  • possibili sistemi di accumulo;
  • regole ARERA sulla remunerazione degli investimenti;
  • sviluppo di smart grid e maggiorazione della remunerazione per gli interventi di ammodernamento;
  • piani di sviluppo della rete di distribuzione con cadenza biennale.

Stato di vigenza

Molte disposizioni originarie risultano oggi abrogate, in particolare vari articoli su procedure e incentivi, per effetto del d.lgs. n. 199/2021 e del d.lgs. n. 190/2024. Restano invece di interesse soprattutto le parti ancora richiamate o sostituite solo parzialmente, come alcune definizioni, gli obiettivi storici e le disposizioni settoriali non espressamente superate.

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