Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile inserito in un complesso più ampio. L'alienante aveva in precedenza acquistato il bene da altra società costruttrice, la quale aveva acceso un mutuo bancario garantito da ipoteca sul complesso immobiliare. Nell'ambito della compravendita, l'acquirente si era obbligata, come parte del prezzo, a pagare il debito che l'alienante aveva verso la banca, per la quota riferibile al bene ceduto. Successivamente l'acquirente è rimasta inadempiente e la curatela fallimentare dell'alienante ha agito per ottenere l'adempimento. La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione della curatela sostenendo che si fosse perfezionato un accollo esterno del debito con adesione della banca, sicché il solo legittimato a pretendere il pagamento sarebbe stato l'istituto di credito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società acquirente ha denunciato violazione dell'art. 1273 c.c., assumendo che la Corte di appello avesse errato nel negare l'adesione, anche implicita e per fatti concludenti, del Banco di Napoli all'accollo. In particolare, ha richiamato la notifica del pignoramento alla propria persona e l'ammissione al passivo del fallimento dell'alienante come elementi da cui desumere la volontà della banca di riconoscerla come nuovo debitoore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che l'accertamento della volontà del creditore di aderire o meno all'accollo è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'assoluta mancanza di motivazione, mentre la qualificazione giuridica di una volontà già accertata è questione di diritto. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva già accertato che la banca aveva notificato il pignoramento alla società acquirente solo quale terzo proprietario e non anche il precetto, che era stato invece indirizzato alla originaria debitrice, sicché da ciò non poteva desumersi l'adesione della banca all'accollo. Quanto all'ulteriore richiamo all'ammissione al passivo, la censura è stata ritenuta non decisiva perché non risultava adeguatamente dedotta in appello e, comunque, era meramente assertiva, priva di elementi idonei a dimostrare l'importo effettivamente ammesso e una volontà di rinuncia al credito corrispondente alla quota accollata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1273 c.c.
La Corte ribadisce che l'adesione del creditore all'accollo può anche essere implicita e desumibile da comportamenti concludenti, ma l'accertamento della sua effettiva volontà è un giudizio di fatto riservato al merito; solo dopo tale accertamento viene in rilievo la qualificazione giuridica dell'adesione come liberatoria o meno.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, in quanto il ricorso è stato rigettato.
Massime di principio
- In tema di accollo del debito, la verifica se il creditore abbia aderito o meno all'accordo tra debitore originario e accollante integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- L'adesione del creditore all'accollo può essere anche implicita e desunta da fatti concludenti, ma non può essere affermata sulla base di meri indizi privi di univoca significazione o non allegati tempestivamente nei gradi di merito.
- La notificazione di atti esecutivi al terzo proprietario del bene ipotecato non è di per sé indice sufficiente della volontà del creditore di riconoscere quell soggetto come nuovo debitore accollante, soprattutto quando il precetto sia stato rivolto al debitore originario.
- Chi deduce in cassazione la violazione dell'art. 1273 c.c. deve distinguere tra accertamento della volontà negoziale, riservato al merito, e sua qualificazione giuridica; non può trasformare una critica al merito in una censura di legge.
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