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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33506/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2010, emesso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato in via sintetica il reddito imponibile sulla base di indici di capacità contributiva. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Veneto aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sufficiente, a favore del contribuente, la prova dell'esistenza di risorse finanziarie legalmente detenute in misura adeguata a sostenere le spese contestate, pur in difetto di prova della diretta relazione tra quelle risorse e le specifiche spese e pur non essendo possibile verificare se nel 2010 fossero stati effettuati altri investimenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito o comunque indebitamente attenuato l'onere probatorio gravante sul contribuente: questi, per vincere l'accertamento sintetico, doveva dimostrare non solo l'entità e la disponibilità di redditi ulteriori, ma anche la loro durata nel possesso e la riferibilità di tali risorse alle spese contestate, escludendo che esse fossero state utilizzate per altri impieghi o investimenti. La Corte ha ritenuto il motivo fondato nei limiti indicati in motivazione, osservando che nel giudizio tributario, avente natura di impugnazione-merito, il giudice non poteva limitarsi a confermare integralmente l'annullamento dell'avviso, ma avrebbe dovuto eventualmente rideterminare la pretesa fiscale nella misura corretta, se la pretesa originaria risultava solo parzialmente infondata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto nei limiti della motivazione ed ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione ha riguardato l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova nell'accertamento sintetico e il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere-dovere di rideterminare la pretesa impositiva anziché confermare tout court l'annullamento dell'avviso.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'accertamento sintetico il contribuente che invochi risorse ulteriori rispetto ai redditi dichiarati deve fornire prova contraria della loro disponibilità, entità e durata del possesso, con elementi che rendano plausibile l'utilizzo di tali somme per le spese contestate e non per altri impieghi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della giustificazione delle spese contestate grava sul contribuente, che deve vincere la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta come vizio della sentenza impugnata per errata applicazione delle regole sull'onere della prova e sull'accertamento sintetico.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per sottolineare l'esigenza di ragionevole durata e giusto processo nel giudizio tributario.

  • art. 47 CDFU

    Richiamato in funzione del principio del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di ragionevole durata del processo e di un controllo pieno sulla pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Nel giudizio su accertamento sintetico, il contribuente che contesti la maggiore capacità contributiva deve provare in modo analitico non solo la disponibilità di ulteriori redditi o disponibilità patrimoniali, ma anche la loro durata nel tempo e circostanze idonee a collegarli alle spese contestate, così da escluderne l'impiego per finalità diverse.
  • La prova contraria non si esaurisce nella mera dimostrazione di avere avuto somme lecite o redditi non dichiarati: occorre dimostrare che tali risorse fossero concretamente disponibili nel periodo rilevante e non già assorbite da altri investimenti o destinazioni incompatibili con le spese contestate.
  • Nel processo tributario avente natura di impugnazione-merito, se l'atto impositivo risulta solo parzialmente infondato, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo integralmente, ma deve rideterminare la pretesa nella misura effettivamente dovuta e annullarla solo per la parte priva di titolo.
  • Ai fini dell'accertamento sintetico, la "durata del possesso" delle risorse ulteriori va intesa come continuità della disponibilità economica fino al momento dell'esborso, e non come mero dato cronologico astratto.
  • Quando l'Ufficio abbia dimostrato l'esistenza di beni-indice e un reddito dichiarato incompatibile con il loro acquisto, il giudice di merito deve verificare puntualmente la prova contraria del contribuente senza invertire l'onere probatorio né attribuire rilievo decisivo alla sola astratta esistenza di risorse finanziarie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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