Cassazione Civile, Ordinanza n. 33502/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società contribuente aveva agito per ottenere la restituzione dell'IVA versata sulla TIA 1 per il periodo 2003-2010, assumendo che, a seguito dell'affermazione della natura tributaria della TIA 1, quella somma non fosse assoggettabile a IVA e fosse quindi stata indebitamente corrisposta. La società concessionaria del servizio, convenuta e poi ricorrente in cassazione, ha resistito sostenendo che il pagamento non potesse qualificarsi come indebito perché la contribuente avrebbe comunque detratto l'IVA dal proprio imponibile, recuperandone il costo economico; da ciò, secondo la ricorrente, deriverebbe l'assenza di un danno patrimoniale e il rischio di un indebito arricchimento per duplice recupero della stessa imposta. Il motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972, insistendo sulla rilevanza della detrazione ai fini dell'indebito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'unico motivo, osservando che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità considera indebitamente versata l'IVA non dovuta anche se il contribuente abbia successivamente detratto l'imposta per l'intero ammontare. Poiché la TIA 1 ha natura tributaria e dunque non è assoggettabile a IVA, la relativa imposta, se corrisposta, è indebitamente versata e resta ripetibile. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società contribuente e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la ripetizione dell'indebito; la Corte ne afferma l'applicabilità anche quando l'IVA non dovuta sia stata successivamente detratta dal contribuente.
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della detrazione IVA; la Corte esclude che la detrazione impedisca la ripetizione dell'IVA indebitamente pagata.
sentenza Corte cost. n. 238/2009
viene richiamata come fondamento dell'affermazione che la TIA 1 ha natura di tassa e non di corrispettivo per servizio, con conseguente non assoggettabilità a IVA.
Cass. sez. un. n. 5078/2016
richiamata per qualificare la TIA 1 come tributo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del contributo unificato ulteriore in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'IVA non dovuta, se corrisposta su un'operazione o su un prelievo che non è assoggettabile a imposta, integra pagamento indebito ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., indipendentemente dall'eventuale recupero fiscale del relativo importo.
- La successiva detrazione dell'IVA da parte del solvens non elimina il carattere indebito del pagamento e non preclude l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens.
- Quando un prelievo ha natura tributaria, esso non può essere assoggettato a IVA; se l'imposta è stata comunque addebitata e versata, la sua restituzione va disposta secondo i principi della ripetizione dell'indebito.
- Il rischio di un preteso duplice vantaggio economico del contribuente non incide, di per sé, sul titolo della ripetizione dell'indebito, se l'imposta non era dovuta ab origine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33501/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33503/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33504/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33505/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33506/2022 del 15/11/2022
- ordinanza_civile · 15 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33507/2022 del 15/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →