Cassazione Civile, Ordinanza n. 33501/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente servizio)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di una società utente di ottenere dalla società gestrice del servizio la restituzione delle somme corrisposte a titolo di IVA su fatture relative alla tariffa di igiene ambientale (TIA1) per un periodo compreso tra il 2003 e il 2010. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda, mentre il tribunale, in appello, aveva riformato la decisione e condannato la società convenuta alla restituzione dell'importo, oltre interessi, compensando le spese. La società gestrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la detrazione dell'IVA già operata dal cessionario e non esclusa dall'amministrazione finanziaria avrebbe impedito di considerare il pagamento come indebito e avrebbe comunque precluso la ripetizione. La società utente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, deducendo violazione dell'art. 92 c.p.c. per ingiusta compensazione, ritenendo insussistente la reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo della società gestrice, riaffermando che, quando un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, vengono meno il fondamento del pagamento dell'imposta, della rivalsa e della detrazione; ne segue che il cedente ha diritto al rimborso verso l'amministrazione, il cessionario ha diritto alla restituzione verso il cedente e l'amministrazione deve neutralizzare l'indebito anche se non abbia previamente rettificato la detrazione. La Corte ha inoltre rilevato che la TIA1 non era dovuta in quanto tributo, sicché la pretesa restitutoria era stata correttamente accolta dal tribunale. Quanto al ricorso incidentale, lo ha respinto perché il giudice di appello aveva motivato la compensazione delle spese sulla base della reciproca soccombenza, avendo l'appellante originaria ottenuto l'accoglimento solo parziale rispetto a interessi, rivalutazione e compensi stragiudiziali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Il pagamento di IVA non dovuta, quando manca il presupposto impositivo, può essere ripetuto come indebito; il meccanismo di rivalsa e detrazione non impedisce la restituzione.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'IVA è ammessa solo per operazioni effettivamente assoggettabili all'imposta; se l'operazione è stata erroneamente tassata, la detrazione operata non ha base legale.
art. 17 direttiva 77/388/CEE
Richiamata come fonte comunitaria coerente con il principio per cui la detrazione presuppone un'imposta effettivamente dovuta.
artt. 167 e 63 direttiva 2006/112/CE
Richiamati a conferma della necessità che l'operazione sia realmente imponibile per legittimare detrazione e rivalsa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge per entrambi i ricorsi.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di reciproca soccombenza, adeguatamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dei ricorsi, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
La TIA1 è stata richiamata come tariffa rispetto alla quale è stata poi esclusa la debenza dell'IVA.
Massime di principio
- Se un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA, vengono meno il presupposto del pagamento dell'imposta, la rivalsa del cedente e la detrazione del cessionario, con conseguente ripetibilità dell'IVA indebitamente corrisposta.
- La mancata preventiva rettifica dell'Amministrazione finanziaria non preclude l'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito tra cedente e cessionario, dovendosi comunque attuare la neutralizzazione dell'imposta indebitamente applicata.
- La detrazione dell'IVA è consentita solo quando l'operazione a monte sia effettivamente imponibile; la mera fatturazione non basta a fondare il diritto alla detrazione.
- In tema di spese processuali, la compensazione è legittima quando il giudice di merito accerti e motivi una reciproca soccombenza, anche solo parziale, sulle varie voci della domanda.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale comporta la compensazione delle spese solo se ricorrono ragioni di reciproca soccombenza, restando dovuto l'ulteriore contributo unificato ove previsto.
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