Cassazione Civile, Ordinanza n. 04714/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docenti)
La controversia
Le ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, chiedevano l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, per le classi di concorso EEEE e AAAA, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel piano straordinario di immissione in ruolo. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse definitivamente chiuso l'accesso, salvo deroghe espressamente previste, e aveva inoltre condannato le appellanti ex art. 96, comma 3, c.p.c. per avere proposto parallelamente anche un ricorso al giudice amministrativo sul medesimo bene della vita. In cassazione sono stati dedotti undici motivi: violazione della disciplina legislativa sulle graduatorie ad esaurimento e sulle preclusioni all'inserimento; violazione delle norme sulla prescrizione e sull'assenza di decadenza; omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda di risarcimento in forma specifica; efficacia erga omnes dell'annullamento del d.m. n. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato; violazione delle regole sulle spese; e, soprattutto, censura della condanna per responsabilità aggravata, sostenendo che la contemporanea proposizione di due giudizi era giustificata dall'incertezza sulla giurisdizione e dalla diversità delle tutele richieste.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi nove motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che le ricorrenti avevano rinunciato alla parte della domanda relativa all'inserimento nelle graduatorie e avevano mantenuto interesse solo alla statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c. Ha invece accolto il decimo e l'undicesimo motivo limitatamente alla condanna per responsabilità aggravata, affermando che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un abuso oggettivo del processo e che, nel caso concreto, tale abuso non era ravvisabile perché all'epoca dei giudizi la questione della giurisdizione era ancora controversa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul capo relativo alla responsabilità aggravata, e la Corte, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda del Ministero ex art. 96 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili tra le parti, senza raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
d.m. 10 marzo 1997
Richiamato, insieme alle altre fonti, come norma che attribuiva al diploma magistrale conseguito nel periodo indicato natura abilitante.
art. 15, comma 7, d.p.r. n. 323/1998
Richiamato quale disposizione che concorreva a qualificare il diploma magistrale come titolo abilitante.
art. 1, comma 606, lett. c), L. n. 296/2006
Richiamato come disposizione che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiudendone definitivamente l'accesso salvo deroghe espressamente previste.
Richiamato dai ricorrenti come normativa successiva che avrebbe vietato solo nuovi inserimenti, non quelli già consentiti.
Richiamati per sostenere che la pretesa all'inserimento sarebbe azionabile finché perdura l'inadempimento e comunque entro il termine ordinario di prescrizione, in assenza di decadenza.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento in forma specifica.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione e al giusto processo.
Richiamato per sostenere l'efficacia vincolante della precedente decisione amministrativa.
Richiamato in relazione ai principi dell'azione amministrativa e alla dedotta efficacia vincolante dell'annullamento del decreto ministeriale.
art. 21-septies, comma 1, L. n. 241/1990
Richiamato nel motivo relativo alla validità/efficacia del decreto ministeriale annullato.
art. 6 CEDU
Invocato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva e al giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato in relazione ai principi di buona amministrazione ed efficienza.
artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati per affermare la natura paritetica e ricognitiva delle graduatorie ad esaurimento.
Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.
La Corte afferma che configura una sanzione pubblicistica autonoma per abuso del processo, applicabile solo in presenza di una condotta oggettivamente abusiva; nel caso concreto ha escluso l'abuso e rigettato la domanda ministeriale.
Richiamato per sostenere che la contemporanea proposizione di ricorsi davanti a giudice amministrativo e ordinario era compatibile con il sistema e non integrava abuso.
art. 24 Cost.
Invocato per l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
Invocato per la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 117 Cost.
Invocato in collegamento con i parametri convenzionali e unionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La Corte ha deciso nel merito, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c. senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La domanda di cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione richiede una posizione conforme di tutte le parti sul sopravvenuto venir meno dell'interesse sostanziale; in mancanza, non può essere pronunciata.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia del ricorrente a uno o più motivi comporta sopravvenuta carenza di interesse e quindi inammissibilità di quei motivi, purché l'interesse alla loro decisione non persista specificamente.
- L'art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria pubblicistica e presuppone un abuso oggettivo del processo, non essendo sufficiente la mera soccombenza o la semplice infondatezza della domanda.
- L'abuso del processo non è configurabile quando, al momento dell'introduzione delle cause, la questione di diritto o di giurisdizione sia oggettivamente controversa e l'azione sia proposta per tutelare, in via alternativa o cautelativa, una pretesa la cui qualificazione non era ancora definitivamente stabilizzata.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito sulla sola statuizione viziata.
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