Cassazione Civile, Ordinanza n. 35990/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione relativo al mancato pagamento di una cartella di pagamento per tributi dell'anno d'imposta 1999. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo invalida la notifica della cartella perché eseguita presso la sede di una società incorporata e già cancellata dal registro delle imprese, e conseguentemente viziato l'avviso di intimazione. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia la società concessionaria della riscossione sia l'Agenzia delle entrate. La concessionaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2504 bis c.c., sostenendo che, per il periodo anteriore alla riforma del diritto societario, la fusione non determinava estinzione della società incorporata ma mera vicenda evolutivo-modificativa; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2700 c.c., assumendo che la documentazione prodotta provasse la notifica della cartella; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; 4) violazione dell'art. 50 d.P.R. 602/1973, dell'art. 156 c.p.c., della l. 241/1990 e della l. 212/2000, contestando il vizio di motivazione dell'intimazione e la mancata sanatoria. L'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, ha a sua volta sostenuto che la CTR aveva errato nell'affermare che ruolo e riscossione dovessero avere come destinataria solo la società incorporante, richiamando la disciplina previgente alla riforma societaria e gli artt. 2495, 2501, 2504 bis c.c. e l'art. 172 TUIR; con ulteriore motivo ha contestato che la relata di notifica potesse essere messa in discussione senza querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla fusione per incorporazione, ribadendo che, per le fusioni anteriori all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, la fusione determina l'estinzione della società incorporata e non una mera modificazione soggettiva; pertanto è corretta la conclusione della CTR sulla nullità della notifica della cartella eseguita presso una società già estinta. Ha inoltre osservato che non è configurabile una sanatoria idonea a travolgere la nullità della notifica dell'atto presupposto non tempestivamente impugnato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per il contrasto interpretativo in materia di effetti della fusione per incorporazione. È stato inoltre dato atto, nei confronti della ricorrente principale, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per le fusioni per incorporazione anteriori alla riforma del diritto societario, la fusione determina l'estinzione della società incorporata; la disciplina sopravvenuta non ha efficacia retroattiva né natura interpretativa.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la disciplina della cancellazione/estinzione societaria, ma la Corte conferma la specificità della fusione per incorporazione rispetto alla mera cancellazione.
Norma richiamata dalla parte ricorrente incidentale nel quadro della disciplina della fusione societaria.
art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione agli effetti fiscali della fusione; non accoglie la tesi della destinataria unica del ruolo solo per la società incorporante.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma invocata per sostenere la sufficienza della documentazione di notifica della cartella di pagamento.
Richiamato per la fede privilegiata della relata di notifica; la Corte non affronta il tema in modo autonomo perché assorbito.
artt. 19 e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per sostenere la tardività dell'impugnazione della cartella, ma il motivo resta assorbito.
art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo relativo all'avviso di intimazione e alla sua motivazione, ma la Corte non lo esamina nel merito perché assorbito.
Invocato per la sanatoria delle nullità processuali, ma la Corte esclude che possa sanare la nullità della notifica dell'atto presupposto.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ma il relativo motivo è assorbito.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione e di chiarezza degli atti tributari; la Corte non decide su tale profilo perché assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle fusioni per incorporazione anteriori alla riforma del diritto societario, la società incorporata si estingue e gli atti notificati successivamente alla sua estinzione sono nulli se eseguiti nei suoi confronti anziché nei confronti della società incorporante.
- La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 sugli effetti della fusione non ha natura interpretativa e non può essere applicata retroattivamente a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
- La sanatoria delle nullità non può essere invocata per sanare il vizio della notificazione dell'atto presupposto quando questo non sia stato validamente portato a conoscenza del destinatario nei termini di legge.
- Quando il motivo decisivo del ricorso è infondato, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa questione principale restano assorbiti.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →