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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15750/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di una società, di un atto di contestazione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per l’anno d’imposta 2009, in relazione all’emissione di una fattura riferita a una operazione commerciale ritenuta inesistente e finalizzata a consentire a un’altra società la creazione di un credito IVA da usare in compensazione. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava. In cassazione la società proponeva otto motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata decisione sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato e della sentenza di primo grado; (2) omesso/insufficiente/contraddittorio esame dei fatti e della documentazione, oltre a censure sulla pretesa illegittimità dell’atto per difetto di istruttoria, per l’annullamento di un avviso relativo ad altra società coinvolta e per la carenza di legittimazione della Direzione regionale; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ritenuta prova della pretesa dell’Ufficio; (4) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 7 l. 212/2000 per omessa pronuncia sulla nullità dell’atto per carenza di motivazione; (5) violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. e dell’art. 23 d.lgs. 546/1992 per mancato esame della documentazione e per mancata considerazione di fatti non specificamente contestati; (6) violazione della l. 241/1990 e della l. 212/2000 per difetto di motivazione dovuto alla mancata allegazione degli atti presupposti; (7) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente; (8) nullità della sentenza per omessa sostanziale motivazione ai sensi del d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha innanzitutto revocato la precedente ordinanza interlocutoria, rilevando che la società risultava ancora attiva e che il contraddittorio in cassazione era stato regolarmente instaurato. Nel merito ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi, sottolineando in particolare: l’irrilevanza, nel giudizio di merito, dei vizi di un procedimento cautelare autonomo; la presenza di una doppia conforme e quindi la preclusione al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; la genericità e la commistione delle censure; l’insindacabilità in cassazione della mera rivalutazione delle prove; la correttezza della motivazione per relationem dell’atto di contestazione, essendo stati riprodotti gli elementi essenziali degli atti richiamati; la legittimità dell’utilizzo, da parte dell’Ufficio, di elementi acquisiti in verifiche riguardanti altri soggetti; la ripartizione dell’onere probatorio in tema di operazioni IVA oggettivamente inesistenti, con possibilità per l’Amministrazione di provare il carattere fittizio anche tramite presunzioni semplici e onere del contribuente di provare l’effettiva esistenza dell’operazione. La sentenza si conclude con il rigetto integrale del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    Per l’atto di contestazione in materia sanzionatoria tributaria è sufficiente la motivazione per relationem, purché l’atto richiamato non conosciuto dal trasgressore sia allegato oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 47 d.lgs. n. 546/1992

    La sospensione dell’atto impugnato cessa con la pubblicazione della sentenza di primo grado, sicché la mancata decisione sull’istanza cautelare non comporta pregiudizio idoneo a incidere sulla successiva decisione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È inammissibile la commistione di censure eterogenee e sovrapposte; il n. 5 è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente la denuncia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è denunciabile se il ricorrente non indica che le due decisioni si fondano su ragioni di fatto diverse.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancata trascrizione o indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti determina inammissibilità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una specifica eccezione può integrare error in procedendo, ma solo se la censura è dedotta in modo specifico e confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno, o viceversa; non è consentito rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    La deduzione della mancata contestazione di fatti deve essere specifica, con indicazione dei fatti asseritamente non contestati e degli atti in cui ciò risulterebbe.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la parte che invoca la mancata contestazione o l’omesso esame di documenti deve indicare con precisione i documenti e la loro sede processuale.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata per difetto di specificità e per la sufficienza della motivazione dell’atto.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in tema di motivazione degli atti IVA, ma la censura è stata respinta poiché l’atto risultava motivato in modo sufficiente.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, purché gli atti richiamati siano conosciuti o sia riprodotto il loro contenuto essenziale.

  • l. n. 241/1990

    È richiamata in relazione alla motivazione e all’allegazione degli atti presupposti, ma la Corte ritiene sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice altera il criterio di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure tra loro eterogenee, riferibili a diversi vizi di legittimità, senza separarle e renderle autonomamente intelligibili.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente alleghi specificamente la diversità delle rationes decidendi di fatto delle due sentenze di merito.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera critica alla valutazione delle prove non è sufficiente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta, in realtà, l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • In materia di IVA, l’Amministrazione può provare l’inesistenza oggettiva dell’operazione anche con presunzioni semplici; una volta forniti elementi gravi, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione contestata.
  • L’atto tributario può essere motivato per relationem, senza allegazione materiale degli atti richiamati, se ne è riprodotto il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e al giudice di controllarne la legittimità.
  • Nel procedimento sanzionatorio ex art. 16 d.lgs. 472/1997 il contraddittorio preventivo previsto per le verifiche fiscali ordinarie non è, di regola, un presupposto di validità dell’atto di contestazione, perché il legislatore ha previsto una specifica sequenza procedimentale.
  • In cassazione non è consentito censurare direttamente i vizi dell’atto amministrativo originario se il ricorso impugna una sentenza di merito: il controllo di legittimità riguarda la decisione giudiziale e non l’atto in sé.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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