Cassazione Civile, Ordinanza n. 26175/2024 del 07/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro un avviso di accertamento emesso per il 2008 nei confronti di una cooperativa e dei suoi asseriti gestori di fatto. L'atto recuperava maggiore IVA per fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, oltre a ritenute non operate e non versate, con irrogazione di sanzioni. La CTR aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione, rilevando che nell'atto i contribuenti erano solo menzionati nell'intestazione come gestori di fatto, senza l'esposizione delle ragioni giuridiche della loro responsabilità, e che l'Ufficio aveva tentato di integrare la motivazione solo in appello richiamando gli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'indicazione dei contribuenti quali gestori di fatto e il richiamo al PVC erano sufficienti a rendere comprensibile la pretesa; 2) in subordine, violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il richiamo in appello alle norme applicabili non integrasse inammissibilmente la motivazione ma costituisse mera difesa; 3) ulteriormente, omesso esame di fatti decisivi concernenti gli indizi della gestione di fatto della cooperativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia in base alla sospensione dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017. Nel merito ha respinto il primo motivo, affermando che la motivazione dell'avviso di accertamento deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche per relationem, ma nel caso concreto l'atto non esplicitava in modo sufficiente né le ragioni per cui la cooperativa fosse ritenuta una 'cartiera' né quelle per cui i contribuenti fossero considerati amministratori/gestori di fatto, sicché la CTR aveva correttamente dichiarato la nullità dell'atto per difetto di motivazione. Il rigetto del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri due. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
la sospensione semestrale si aggiunge al termine di impugnazione se questo scade nel periodo indicato; il periodo di sospensione feriale, se ricompreso, resta assorbito e non si cumula.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
l'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali della pretesa e i fatti astrattamente giustificativi, idonei a delimitare le ragioni difendibili dall'Ufficio.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
l'obbligo di motivazione è soddisfatto se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria e contestarla efficacemente; è ammessa la motivazione per relationem con riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe consentito di censurare la qualificazione dell'integrazione della motivazione in appello; la Corte non accoglie la censura poiché il primo motivo è infondato e gli altri assorbiti.
richiamato dall'Ufficio in appello come base della responsabilità dei gestori di fatto, ma la CTR lo ha ritenuto non pertinente nel caso concreto.
art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
richiamato dall'Ufficio in appello come ulteriore fondamento della pretesa verso i gestori di fatto; la CTR lo ha ritenuto non pertinente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al destinatario di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di predisporre una difesa efficace; non è necessario che contenga un'elencazione minuziosa di tutte le disposizioni di legge applicabili.
- La motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiamato è collegato all'avviso e il suo contenuto essenziale è riprodotto nell'atto notificato; non basta un generico rinvio a un PVC se da esso non emergono con chiarezza i presupposti della pretesa e del coinvolgimento del destinatario.
- Quando l'Ufficio contesta la responsabilità di soggetti qualificati come gestori di fatto di una società, l'avviso deve esporre in modo chiaro i fatti che fondano tale qualifica e il nesso tra quei fatti e la pretesa impositiva; la sola menzione in intestazione non è sufficiente.
- Le integrazioni difensive svolte in giudizio non possono sanare un vizio originario di motivazione dell'atto impositivo se si traducono in un'inammissibile modifica o integrazione della base giustificativa della pretesa oltre il contenuto dell'atto notificato.
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