Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26125/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato, in parte, l'accoglimento dell'istanza di rimborso proposta da una società per il cosiddetto "silenzio-rifiuto" sull'istanza di restituzione del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, presentata ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. La CTR aveva ritenuto rimborsabili le imposte dirette nei limiti del regime comunitario de minimis, escludendo invece l'IVA perché incompatibile con il diritto dell'Unione. Con un unico motivo l'Agenzia ha dedotto violazione di legge e falsa applicazione della normativa interna ed eurounitaria richiamata, sostenendo che il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al rimborso senza che la società avesse provato i presupposti per l'accesso all'agevolazione: effettivo danno da calamità naturale, nesso causale tra danno e aiuto, assenza di sovracompensazione per altri rimborsi, e rispetto della soglia de minimis per ciascun triennio mobile. La Corte di cassazione ha però rilevato preliminarmente un vizio processuale nella notificazione del ricorso: l'Agenzia aveva prodotto la distinta di accettazione delle raccomandate, ma non gli avvisi di ricevimento, necessari a dimostrare il perfezionamento della notifica nei confronti dei destinatari; gli intimati non avevano svolto difese. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancato deposito degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica postale del ricorso per cassazione. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui, per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta, l'unico documento idoneo a provare la ricezione dell'atto e la data di consegna è la ricevuta di ritorno o il relativo duplicato; in difetto, se l'intimato non si costituisce, l'impugnazione è inammissibile. Non ha quindi esaminato nel merito la censura sulla spettanza del rimborso. Le spese non sono state regolate per la mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Norma posta a base dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate a seguito di eventi calamitosi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Norma richiamata dall'Agenzia tra quelle violate; non esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Richiamati in relazione al tema degli aiuti di Stato e del regime de minimis; non oggetto di decisione nel merito.

  • Reg. CE n. 1407/2013

    Richiamato quale disciplina del regime de minimis; la Corte non affronta la questione sostanziale per l'inammissibilità.

  • Decisione della Commissione Europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Richiamata dalla ricorrente come fonte eurounitaria rilevante per il beneficio fiscale; non valutata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere probatorio da parte del giudice di merito; non scrutinato nel merito.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; non esaminato nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale di legittimità sotto cui è stata formulata la censura di violazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio che disciplina la notifica a mezzo posta e il ruolo dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto, quale ipotesi in cui la raccomandata informativa documenta il compimento delle formalità notificatorie.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato per il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento prima dell'udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la produzione dell'avviso di ricevimento fino all'adunanza camerale prima dell'inizio della relazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per escludere la necessità della notifica dell'ulteriore produzione alle altre parti in quel contesto.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato per escludere la rinnovazione della notificazione in mancanza dei presupposti.

  • art. 180-bis c.p.c.

    Richiamato nel passaggio in cui si afferma che il difensore può chiedere la rimessione in termini per il deposito dell'avviso non ricevuto, dimostrando di essersi attivato per ottenere il duplicato.

  • art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato quale base per la richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sua applicazione in ragione della natura soggettiva della parte soccombente, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione, il deposito della sola distinta di spedizione non è sufficiente a provare il perfezionamento della notifica: occorre l'avviso di ricevimento o il duplicato rilasciato dall'ufficio postale.
  • Se l'avviso di ricevimento del ricorso per cassazione non è prodotto e l'intimato non si costituisce, l'impugnazione è inammissibile per mancata prova dell'instaurazione del contraddittorio.
  • La ricevuta di ritorno assolve una funzione esclusivamente probatoria: serve a dimostrare avvenuta consegna, data di consegna e identità/idoneità del destinatario del plico.
  • La produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ma il suo mancato deposito senza giustificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la soccombenza riguarda un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera il raddoppio del contributo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.