Cassazione Civile, Ordinanza n. 26113/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva presentato più domande di concordato preventivo; nell'ambito dell'ultima iniziativa aveva conferito a un professionista incarico per predisporre le relazioni richieste dalla legge ai fini della domanda, pattuiti un compenso complessivo e un acconto. Dopo il fallimento della società, il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito in prededuzione e con privilegio, ma il giudice delegato aveva ammesso solo una parte della somma, ritenendo inopponibile al fallimento la pattuizione sul compenso per mancanza di data certa e applicando la tariffa professionale ex D.M. 140/2012, con ulteriori riduzioni. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, affermando che la lettera d'incarico non era opponibile al fallimento per difetto di data certa, che l'eventuale accordo sul compenso valeva solo in sede concordataria, e che per l'intera attività svolta si applicava la disciplina speciale dell'art. 27 D.M. 140/2012, con calcolo sul passivo e riduzione per l'esito negativo della procedura. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto violazione degli artt. 2233, 2704 e 2697 c.c., sostenendo che il compenso pattuito era opponibile al fallimento perché la sua anteriorità risultava documentalmente dalla domanda di concordato e dalle relazioni allegate; in subordine ha sostenuto che, anche applicando la tariffa, il tribunale avrebbe dovuto cumulare l'art. 27 con l'art. 21 del D.M. 140/2012 per distinguere tra le due relazioni richieste dalla procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla opponibilità dell'accordo sul compenso, perché la lettera di incarico non risultava assistita da data certa anteriore e la mera menzione del credito o del compenso nella domanda di concordato non bastava a rendere opponibile la pattuizione al fallimento, in mancanza dell'allegazione dell'accordo stesso. Ha inoltre confermato la specialità dell'art. 27 del D.M. 140/2012 per gli incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e nel concordato preventivo, comprensivi delle relazioni previste dalla legge, con conseguente assorbimento delle disposizioni più generali dell'art. 21 del medesimo decreto. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Domanda di concordato preventivo con riserva
Richiamato come base della prima domanda di concordato presentata dalla società.
Richiamato in relazione alle relazioni predisposte dal professionista per la domanda di concordato.
Richiamato in relazione alle relazioni predisposte dal professionista per la domanda di concordato.
Norma posta a fondamento dell'opposizione allo stato passivo rigettata dal tribunale.
La pattuizione del compenso del professionista è richiamata come accordo che il ricorrente riteneva vincolante; la Corte precisa però che, nel caso concreto, non era opponibile al fallimento per difetto di data certa.
La certezza della data anteriore è necessaria per rendere opponibile al fallimento la pattuizione privata sul compenso; la mera menzione nel ricorso per concordato non basta.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio.
È norma speciale per il compenso del professionista che assiste il debitore nel periodo preconcorsuale e nel concordato preventivo, comprensiva delle attività necessarie all'accesso alla procedura e delle relazioni previste dalla legge, con calcolo sul passivo e possibilità di riduzione entro la forbice tariffaria.
È norma generale su perizie, pareri motivati e consulenze tecniche di parte, ritenuta assorbita dalla disciplina speciale dell'art. 27 nel caso di specie.
Richiamato in relazione al privilegio richiesto sul credito professionale.
art. 27, riquadro 9, tabella C), D.M. 140/2012
Utilizzato dal giudice delegato per la quantificazione del compenso ammesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per rendere opponibile alla massa fallimentare la pattuizione sul compenso professionale è necessario che l'accordo abbia data certa anteriore; la sola menzione del credito o del compenso in un atto di procedura non equivale all'allegazione del contratto né ne prova l'opponibilità.
- In sede di verifica del passivo, il curatore e il giudice possono contestare l'ammontare del credito professionale anche quando non sia controverso il conferimento e l'esecuzione dell'incarico.
- La disciplina del compenso del professionista che assiste il debitore nell'accesso al concordato preventivo è regolata dall'art. 27 del D.M. 140/2012 come norma speciale, destinata a prevalere sulle disposizioni generali relative a perizie, pareri e consulenze.
- Quando opera la disciplina speciale dell'art. 27 D.M. 140/2012, il compenso va parametrato sul passivo e può essere graduato entro i minimi e massimi tariffari, con eventuali riduzioni in ragione dell'esito della procedura e delle attività concretamente svolte.
- Le norme sulla determinazione giudiziale del compenso professionale non possono essere cumulate in modo automatico quando una disposizione speciale già regola in modo compiuto l'intero incarico conferito.
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