Cassazione Civile, Ordinanza n. 26114/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente, esercente la professione di odontoiatra, impugnava in cassazione la sentenza regionale che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie relative all'anno 2008 e che aveva rideterminato il reddito in via analitico-induttiva ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, oltre a omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la validità della delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso e la mancata allegazione della delega stessa, nonché la presunta irritualità della sua apposizione in calce all'atto. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 32, primo comma, nn. 2 e 7, e 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato conti correnti intestati a terzi senza prova della fittizietà dell'intestazione. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso apoditticamente l'idoneità della prova contraria offerta dal contribuente, in particolare circa l'origine liberale di alcuni versamenti e l'attendibilità delle dichiarazioni rese da terzi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la doglianza sulla delega di firma fosse infondata perché la delega al funzionario per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento costituisce delega di firma e non di funzioni, non richiede l'indicazione nominativa del delegato né della durata ed è verificabile ex post; ha inoltre osservato che la delega risultava indicata nell'atto e conosciuta dal contribuente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valorizzazione di conti intestati a terzi perché la CTR aveva motivato sulla sostanziale disponibilità dei conti da parte del contribuente e sulla mancata superabilità della presunzione di riferibilità delle movimentazioni, in linea con la giurisprudenza che consente indagini bancarie anche su conti di terzi in presenza di indizi ulteriori. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, e perché la censura sulla motivazione non integrava un vizio scrutinabile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica del reddito in via analitico-induttiva sulla base di elementi desunti anche da indagini bancarie.
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere apposta da un funzionario delegato mediante delega di firma; la delega non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o della durata.
È evocato dal ricorrente per contestare la legittimità dell'atto impositivo e gli oneri di motivazione/allegazione, ma la censura è stata respinta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ribadisce che tale vizio riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente consente solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione, non la rivalutazione del merito o della sufficienza motivazionale.
art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973
Legittima le indagini bancarie e la presunzione di riferibilità fiscale delle movimentazioni, estensibile anche a conti di terzi in presenza di indizi.
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
Consente di imputare al contribuente redditi formalmente intestati a terzi quando la loro intestazione risulti fittizia o strumentale.
Richiamato per la prova contraria sulle movimentazioni bancarie; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
Il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione di merito ed è insindacabile in cassazione salvo specifici limiti di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato sulla motivazione.
art. 12 preleggi
Richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.
Massime di principio
- La delega di firma del dirigente preposto alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è valida anche se conferita con ordine di servizio e senza indicazione nominativa del delegato o della durata, purché sia possibile verificare ex post il potere di firma del soggetto che ha sottoscritto l'atto.
- Nel processo tributario, le indagini bancarie possono estendersi anche a conti formalmente intestati a terzi quando vi siano elementi indiziari ulteriori che consentano di ritenerli nella disponibilità sostanziale del contribuente e strumentali all'occultamento di operazioni imponibili.
- La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata solo con prova contraria idonea e specifica; la valutazione dell'attendibilità delle giustificazioni offerte e delle prove fornite è riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo o alle anomalie motivazionali che integrano violazione costituzionale minima, non potendo essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del merito e del peso delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
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