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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26116/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La titolare di una ditta individuale impugnava, in sede di legittimità, la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto solo in parte gli appelli reciproci contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2009. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi pubblicitari/sponsorizzazione ritenuti non inerenti per euro 16.800,00 e IVA indebitamente detratta per euro 9.972,52 in applicazione del pro-rata. La CTR aveva ridotto il costo di sponsorizzazione deducibile a euro 11.111,11, ritenendo imputabili al 2009 solo cinque mesi su nove, e aveva confermato il rilievo sull'errata detrazione IVA. Il ricorso per cassazione conteneva cinque motivi: 1) violazione dell'art. 24 l. n. 4/1929 e del diritto al contraddittorio per mancata notifica del processo verbale di constatazione prima dell'atto impositivo; 2) violazione del contraddittorio preventivo alla luce della normativa UE e costituzionale, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto ascoltare la contribuente prima dell'avviso; 3) vizio ex art. 115 c.p.c. per mancata considerazione del fatto pacifico dell'integrale pagamento nel 2009 della fattura di sponsorizzazione; 4) violazione dell'art. 24 Cost. in tema di indetraibilità IVA e pro-rata, sostenendo che il meccanismo non fosse applicabile in assenza di adeguate strutture organizzative per scommesse e giochi; 5) violazione degli artt. 109 e 99 TUIR per mancato riconoscimento, quale costo deducibile, dell'IVA indetraibile, poiché inerente, certa, documentata e di competenza. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha depositato rinuncia, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022 anche per l'avviso impugnato; l'Agenzia ha preso atto del nulla osta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022 e del conseguente nulla osta dell'Amministrazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei cinque motivi di ricorso. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 24 l. n. 4/1929

    La ricorrente lo invocava quale fonte dell'obbligo di notificare il processo verbale di constatazione prima dell'atto impositivo; la Corte non si è pronunciata nel merito della questione per estinzione del giudizio.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    Erano richiamati dalla ricorrente a sostegno del preteso obbligo di contraddittorio preventivo; la Corte non ha deciso sul punto per cessazione della materia del contendere.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati per fondare il diritto al contraddittorio preventivo; la Corte non ne ha fatto applicazione nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come vizio di mancata considerazione di fatti non contestati; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.

  • art. 109 TUIR

    Invocato per sostenere la deducibilità dell'IVA indetraibile come costo inerente; non esaminato nel merito.

  • art. 99 TUIR

    Invocato insieme all'art. 109 TUIR per la deducibilità del costo; non esaminato nel merito.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    La definizione agevolata ex lege ha determinato l'adesione della contribuente e la conseguente cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato che l'adesione alla definizione agevolata esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando interviene l'adesione alla definizione agevolata del rapporto tributario oggetto del giudizio, con conseguente nulla osta dell'Amministrazione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione applicabile.
  • L'adesione alla definizione agevolata esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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