Cassazione Civile, Ordinanza n. 06945/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella esattoriale notificata via PEC, relativa a IRES per l'anno 2012, sanzioni e interessi. In primo grado la cartella era stata annullata perché ritenuta priva di valida sottoscrizione digitale e priva di attestazione di conformità all'originale. In appello l'Amministrazione aveva ottenuto riforma integrale, con riconoscimento della validità della notifica PEC e con rigetto della censura sulla motivazione degli interessi. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sulla firma digitale e sulla notifica PEC, sostenendo che la cartella non fosse valida perché non sottoscritta digitalmente, non in formato p7m e priva di attestazione di conformità, e che la notifica non potesse comunque considerarsi sanata; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, lamentando che la cartella non spiegasse le modalità di calcolo degli interessi applicati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, chiarendo che la cartella di pagamento non richiede sottoscrizione del funzionario né in formato cartaceo né in formato digitale; è sufficiente la sua inequivoca riferibilità all'organo titolare del potere di emetterla. Ha quindi escluso l'invalidità della notifica via PEC, ritenendo legittimo l'invio di un documento informatico formato da copia per immagini di un atto originariamente analogico. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale non aveva verificato se la cartella fosse il primo atto con cui si richiedevano gli interessi oppure se seguisse un atto prodromico o un controllo automatizzato, circostanza decisiva per graduare il contenuto minimo della motivazione richiesto dalle Sezioni Unite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa necessità di firma digitale; la Corte, in linea con la giurisprudenza richiamata, ha escluso che la cartella di pagamento debba essere sottoscritta digitalmente per la sua validità.
art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata dalla ricorrente nel primo motivo per contestare la validità della cartella notificata via PEC.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Consente la notifica della cartella di pagamento via PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68 del 2005; la Corte ne trae conferma della validità della notifica telematica dell'atto.
Norma richiamata nel primo motivo dalla ricorrente; nel caso concreto non è stata ritenuta decisiva ai fini della firma digitale o della validità della notifica.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere un errore di valutazione probatoria della CTR; il primo motivo è stato comunque rigettato.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la sanatoria/validità della notificazione; la Corte ha ritenuto non necessario approfondirli, essendo esclusa la necessità di firma digitale.
La cartella di pagamento deve essere motivata in modo congruo; per gli interessi la motivazione varia a seconda che l'atto sia il primo contenente la pretesa o segua un atto prodromico o un controllo automatizzato.
Richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente quale parametro dell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella è predisposta secondo un modello approvato con decreto ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo intestazione e causale mediante codice.
art. 1, lett. f), d.P.R. n. 68 del 2005
Definisce il messaggio PEC come documento informatico composto dal testo, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti allegati.
art. 1, lett. i-ter), d.lgs. n. 82 del 2005
Definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; la Corte la considera forma idonea per la notifica via PEC della cartella originariamente cartacea.
art. 1, lett. i-quinquies), d.lgs. n. 82 del 2005
Definisce il duplicato informatico; richiamato per distinguere le possibili forme del documento informatico notificabile.
art. 36-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel contesto del controllo automatizzato, rilevante per graduare l'obbligo di motivazione sugli interessi.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel contesto del controllo automatizzato, rilevante per la sufficienza del richiamo alla dichiarazione e per il livello minimo di motivazione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza di sottoscrizione del funzionario competente, sia che sia emessa su supporto cartaceo sia che sia trasmessa in formato digitale, purché sia inequivocamente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla.
- In caso di notifica della cartella via PEC, è legittimo allegare un documento informatico formato da copia per immagini di un atto originariamente analogico; non è necessaria, di per sé, una firma digitale qualificata né un'attestazione di conformità se la legge non lo impone.
- L'obbligo di motivazione della cartella in materia di interessi va graduato in base alla funzione dell'atto: se gli interessi sono già stati determinati in un atto prodromico, è sufficiente il richiamo a tale atto e la quantificazione degli accessori maturati; se la cartella è il primo atto con cui gli interessi sono pretesi, occorre indicare la base normativa e la decorrenza, ma non necessariamente i singoli tassi o il dettaglio analitico del calcolo.
- Quando la pretesa derivante da controlli automatizzati include interessi, il giudice deve verificare se il contribuente fosse già in grado di conoscere i presupposti della pretesa e, in difetto, se la cartella contenga il minimo motivazionale richiesto dal tipo di procedimento seguito.
- Se la motivazione sugli interessi è carente, l'invalidità colpisce solo la parte relativa agli accessori, secondo il principio di conservazione dell'atto per la parte autonoma non viziata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06898/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06899/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06901/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06902/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06904/2025 del 15/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →