Cassazione Civile, Ordinanza n. 04180/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato tre intimazioni di pagamento notificate nel 2013, relative a carichi per imposte e sanzioni riferiti agli anni 1995, 1996 e 1997. Due intimazioni erano collegate a cartelle riguardanti contributi INPS; la terza a una cartella per tributi. In appello la Commissione tributaria regionale ha confermato, per le prime due, il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura non tributaria dei crediti; per la terza ha ritenuto valida la notifica dell’intimazione e sanato l’eventuale vizio della notifica della cartella, anche perché il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla mancata notifica di cartelle e atti prodromici; erronea declaratoria di difetto di giurisdizione sulle intimazioni relative a contributi INPS; nullità o inesistenza delle cartelle e degli avvisi di addebito per omessa o invalida notifica e violazione dello Statuto del contribuente; decadenza dal potere impositivo e dal potere di riscossione; omessa sottoscrizione delle intimazioni da parte del responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla giurisdizione perché la questione era stata decisa conformemente ai principi delle Sezioni Unite: le controversie sugli atti prodromici all’esecuzione, come la cartella o l’intimazione di pagamento, sono devolute al giudice tributario solo se si tratta di credito tributario e l’atto sia autonomamente impugnabile; per i crediti INPS la giurisdizione tributaria non sussiste. Ha dichiarato inammissibile il motivo su omessa pronuncia e difetto di motivazione, osservando che la CTR si era espressa su tutte le intimazioni e aveva motivato sulla validità della notifica dell’unica intimazione rilevante ai fini tributari. Ha rigettato nel merito la censura sulla notifica della cartella, affermando che l’istanza di rateizzazione integra riconoscimento del debito, è incompatibile con la contestazione di mancata notifica e consente la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo. Ha inoltre ritenuto valida la notifica diretta dell’intimazione da parte dell’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento e sufficiente il rinvio alla cartella nel contenuto dell’intimazione. I motivi su decadenza sono stati dichiarati inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quello sull’omessa sottoscrizione è stato dichiarato inammissibile perché nuovo in cassazione e, comunque, non idoneo a invalidare l’atto in mancanza di dubbi sulla sua provenienza.
Norme richiamate
Le questioni di giurisdizione possono essere trattate dalle sezioni semplici quando la regola finale di riparto sia già stata affermata dalle Sezioni Unite, salvo i casi espressamente riservati.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sottrae alla giurisdizione tributaria le controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata; gli atti prodromici all’esecuzione sono devoluti al giudice tributario solo se autonomamente impugnabili.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’impugnazione di cartella, avviso di mora/intimazione di pagamento è devoluta al giudice tributario se l’atto è autonomamente impugnabile.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’intimazione di pagamento è assimilata all’avviso di mora e, se riguarda credito tributario, è atto precede l’esecuzione e può essere impugnato davanti al giudice tributario.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella, e per rinvio dell’intimazione, può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il rinvio alle modalità di notificazione dell’avviso di accertamento comporta l’applicazione delle norme del processo civile sulle notificazioni.
Il vizio della notifica è sanato se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
L’istanza di rateizzazione del debito è riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per lamentare difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti prodromici; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole al ricorrente.
art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal ricorrente a sostegno della decadenza dal potere impositivo.
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della decadenza dal potere impositivo.
art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno della decadenza dal potere impositivo.
art. 5-bis d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
Richiamato dal ricorrente a sostegno della decadenza dalla potestà di riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di intimazione di pagamento, la giurisdizione tributaria sussiste solo quando l’atto sia relativo a un credito tributario e sia autonomamente impugnabile; le controversie attinenti a crediti non tributari restano fuori dal giudice tributario.
- L’omessa pronuncia non ricorre se il giudice di merito ha comunque deciso sulla domanda o sul capo di domanda, anche implicitamente rigettandolo o ritenendolo non esaminabile; il vizio richiede la totale pretermissione della questione.
- La notifica irregolare della cartella o dell’atto prodromico può essere sanata per raggiungimento dello scopo; l’istanza di rateizzazione del debito tributario vale come riconoscimento del debito e contrasta con la deduzione di mancata notifica.
- L’intimazione di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il rinvio alle modalità di notifica della cartella.
- L’avviso di intimazione ha contenuto vincolato: è sufficiente il richiamo alla cartella già notificata per assolvere all’obbligo motivazionale.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La mancanza di sottoscrizione dell’intimazione non comporta invalidità dell’atto quando non sia seriamente dubbia la sua riferibilità all’autorità da cui promana.
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