Cassazione Civile, Ordinanza n. 04171/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un invito al pagamento con cui un consorzio di bonifica ha richiesto a un privato il versamento del contributo di bonifica per gli anni 2014 e 2015. In primo grado il ricorso era stato parzialmente accolto, ma in appello la decisione è stata riformata con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva costituzione in giudizio oltre il termine perentorio previsto dall'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la disciplina del reclamo-mediazione si applicava anche ai consorzi e che, tenuto conto della sospensione di 90 giorni, la sua costituzione doveva ritenersi tempestiva; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. per la sussistenza di un giudicato tra le stesse parti su una precedente pretesa consortile relativa agli anni 2004 e 2005; con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 6, comma 4, e 12 della l.r. Campania n. 4 del 2003, contestando l'inserimento del bene nel catasto irriguo di contribuenza e la prova dei presupposti del tributo; con il quarto ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 10 e ss. del r.d. n. 215 del 1933, sostenendo che il consorzio non avesse provato l'effettiva erogazione di acqua a uso irriguo, il concreto consumo e ogni altro beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile anche ai consorzi di bonifica l'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, in ragione della finalità deflattiva dell'istituto. Ha quindi considerato tempestiva la costituzione in giudizio del contribuente, poiché il termine di 30 giorni decorreva soltanto dopo la scadenza del termine di 90 giorni per reclamo/mediazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame nel merito dei presupposti della pretesa impositiva. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione notificato entro sei mesi dal deposito della sentenza non notificata è tempestivo.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiama nel processo tributario il termine semestrale di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni... Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2
La disciplina del reclamo-mediazione, nel testo applicabile ratione temporis, si estende ai consorzi di bonifica per la sua ratio deflattiva; la costituzione in giudizio depositata dopo la sospensione di 90 giorni è tempestiva se effettuata entro 30 giorni dalla loro scadenza.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudice d'appello aveva ritenuto tardiva la costituzione oltre tale termine; la Corte ha escluso la tardività perché operava prima la sospensione per reclamo/mediazione.
Norma invocata per sostenere l'esistenza di un giudicato tra le parti su una precedente pretesa consortile.
art. 6, comma 4, l.r. Campania n. 4 del 2003
Norma invocata dal ricorrente per contestare i presupposti della contribuenza e l'inclusione del bene nel catasto irriguo.
art. 12 l.r. Campania n. 4 del 2003
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina della contribuenza consortile.
Norma invocata per la ripartizione dell'onere della prova circa i presupposti del contributo e il beneficio fondiario.
artt. 10 e ss. r.d. n. 215 del 1933
Richiamati dal ricorrente quale base normativa della pretesa consortile e dei relativi presupposti probatori.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del primo motivo, incentrato sulla violazione processuale dell'art. 17-bis.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro dei motivi relativi a violazione di legge sostanziale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disciplina del reclamo-mediazione si applica anche ai consorzi di bonifica quando la ratio dell'istituto è deflattiva e la normativa vigente estende l'ambito soggettivo a tutti gli enti impositori compatibili.
- Quando opera il reclamo-mediazione, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre solo dopo la scadenza del periodo di sospensione di 90 giorni; un deposito effettuato entro i 30 giorni successivi è tempestivo.
- Se il giudice di merito dichiara erroneamente inammissibile il ricorso per tardiva costituzione senza considerare la sospensione per reclamo-mediazione, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame del merito.
- L'accoglimento di un motivo che riguarda una preclusione processuale assorbe i motivi che investono il merito della pretesa impositiva, rinviando al giudice di merito i relativi accertamenti.
- Nel giudizio di legittimità, il rispetto del termine semestrale per impugnare una sentenza non notificata va verificato computando il termine di cui all'art. 327 c.p.c. come richiamato dalla disciplina del processo tributario.
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